Cassazione Civile, Ordinanza n. 07648/2025 del 22/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un invito al pagamento e messa in mora per TARI 2018 relativo a uno stabilimento balneare. La commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'appello della società contribuente, ritenendo: applicabili per il 2018 le tariffe TARI del 2019; dovuto solo il 20% della tariffa variabile, sul presupposto che i rifiuti speciali assimilati non pericolosi fossero stati gestiti autonomamente dalla società; e non applicabile la privativa comunale per la raccolta di tali rifiuti. Il Comune ricorrente ha censurato la decisione per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la società non aveva mai chiesto l'applicazione delle tariffe 2019 al 2018. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 1, comma 169, l. 296/2006, sostenendo che, annullata la tariffa 2018, doveva operare la proroga della tariffa 2017 e non l'anticipazione di quella 2019. Con gli ultimi due motivi ha contestato l'erronea esclusione della privativa comunale e l'erronea applicazione della riduzione massima del 20%, osservando che mancava prova del mancato svolgimento del servizio da parte del Comune e che lo smaltimento autonomo dei rifiuti non basta di per sé a integrare i presupposti dello sgravio.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale del Comune e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo per ultrapetizione, poiché la CTR aveva deciso su una domanda non devoluta in appello, applicando d'ufficio le tariffe 2019 al 2018. Ha poi chiarito che l'annullamento della tariffa 2018 comportava la proroga della tariffa 2017, non l'applicazione della tariffa 2019. Ha ritenuto fondati anche il terzo e il quarto motivo del Comune: i rifiuti assimilati entro i limiti regolamentari restano nel regime di privativa comunale, salvo specifiche condizioni e autorizzazioni, e la riduzione al 20% ex art. 1, comma 656, l. 147/2013 richiede la prova del mancato svolgimento o del grave disservizio del servizio pubblico, prova non fornita dalla contribuente. Il motivo incidentale della società, volto a escludere la proroga automatica della tariffa precedente dopo l'annullamento giurisdizionale, è stato respinto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
l'eventuale omissione di indicazioni non tassativamente richieste dalla norma non comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 342 c.p.c.
l'appello è delimitato dai motivi specificamente dedotti; il thema decidendum del secondo grado coincide con le censure proposte.
art. 112 c.p.c.
il giudice di appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se esamina e decide questioni non devolute dai motivi di impugnazione.
art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n. 296
«In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»
in materia TARI, se la nuova tariffa non è validamente applicabile per l'anno di riferimento, opera la proroga della tariffa dell'anno precedente; non si anticipano automaticamente le tariffe di anni successivi.
art. 69, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
«In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso»
è norma di ratio analoga a quella sulla TARI e conferma il principio di ultrattività della tariffa precedente.
art. 1, comma 649, l. 27 dicembre 2013, n. 147
la disciplina dei rifiuti speciali assimilati/assimilabili opera nel quadro del servizio pubblico e delle riduzioni della quota variabile nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
«I Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»
la privativa comunale copre i rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento, non quelli avviati a recupero.
art. 21, comma 7, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
«La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati»
la giurisprudenza richiamata la considera espressione di una continuità normativa con il regime attuale.
art. 1, comma 656, l. 27 dicembre 2013, n. 147
«La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento... »
la riduzione presuppone una sensibile contrazione del servizio pubblico a favore dell'intera utenza e richiede la prova dei relativi presupposti, non essendo sufficiente il mero smaltimento autonomo dei rifiuti da parte del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del gravame incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto ai motivi specificamente dedotti: il giudice non può attribuire tutela su una domanda o eccezione non devoluta, altrimenti viola l'art. 112 c.p.c.
- In materia di tributi locali a tariffa annuale, l'annullamento giurisdizionale della tariffa dell'anno di riferimento non libera il contribuente dal pagamento, ma comporta l'applicazione della tariffa validamente vigente nell'anno precedente; non è consentita l'applicazione retroattiva di tariffe successive.
- La disciplina dei rifiuti assimilati agli urbani va letta alla luce del regime di privativa comunale e dei limiti regolamentari: il ricorso a un gestore privato o lo smaltimento autonomo non escludono automaticamente il tributo se non ricorrono le condizioni previste dalla legge o dal regolamento.
- La riduzione della TARI fino al 20% per mancato svolgimento del servizio richiede la prova del mancato esercizio o del grave disservizio del servizio pubblico da parte del contribuente; il mero fatto di non aver usufruito del servizio non basta.
- Le norme sulle proroghe automatiche delle tariffe hanno funzione di continuità impositiva e impediscono vuoti di prelievo, ma operano solo secondo il loro presupposto legale e non consentono di sostituire arbitrariamente la tariffa annullata con una tariffa di annualità diversa.
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