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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06503/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di cassazione, ritenendo non svolta un'attività processuale utile e specificamente orientata a contrastare il ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, contestando da un lato l'affermazione della propria responsabilità penale e, dall'altro, chiedendo dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte rileva però che entrambi i motivi erano generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto e i concreti passaggi della motivazione impugnata che si assumevano erronei. Quanto alla prescrizione, la Corte la ritiene manifestamente infondata: il reato risulta commesso il 14/11/201? e, applicando gli artt. 157 e 161 c.p., il termine sarebbe maturato solo il 14/05/2024, quindi dopo la sentenza d'appello del 02/05/2024. La parte civile ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, istanza poi rigettata perché non risultava svolta un'attività difensiva utile a contrastare la pretesa avversaria e a contribuire alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità e l'indeterminatezza delle censure determinano inammissibilità.

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione del reato.

  • art. 161 c.p.

    Norma richiamata per il computo del termine prescrizionale e delle eventuali sospensioni.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione officiosa della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la mancanza di specificità dei motivi, valutata sia in senso intrinseco sia per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta inammissibilità.
  • La censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, al momento della sentenza impugnata, il termine non era ancora decorso in base al calcolo degli artt. 157 e 161 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione ex art. 129 c.p.p. di una eventuale prescrizione maturata dopo la decisione impugnata, perché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
  • La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità solo se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva utile e concreta a contrastare la pretesa avversaria e a fornire un contributo apprezzabile alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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