Sentenza n. 633/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Vice Presidente della Provincia di Lecce n. 25 dell'11.12.2025 di indizione della elezione del Presidente della Provincia di Lecce per il giorno 29.04.2026; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, nei limiti dell'interesse, della deliberazione del C.P. n. 68/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Vice Presidente della Provincia di Lecce di indizione dell'elezione del Presidente della Provincia per il 29 aprile 2026, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (provincia e amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del decreto di indizione delle elezioni provinciali, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56/2014 e l'eccesso di potere sotto vari profili. Nel corso del giudizio, dopo l'adozione di una misura cautelare e di una successiva ordinanza, si è comunque svolta la tornata elettorale per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia. All'udienza di merito la Provincia ha inoltre dichiarato l'intervenuta revoca del decreto impugnato e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La revoca del decreto impugnato e lo svolgimento della tornata elettorale hanno fatto venir meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia di annullamento. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la dedotta violazione della legge n. 56/2014 né i profili di eccesso di potere. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della novità della questione e della natura del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, comma 79, lettera b), l. 56/2014
Norma indicata dai ricorrenti quale parametro di legittimità del decreto di indizione dell'elezione; il giudice non ne ha esaminato il merito per il sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca dell'atto impugnato, unitamente al venir meno dell'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare i vizi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata in relazione agli effetti già prodotti dall'atto impugnato e alla perdita di utilità della pronuncia richiesta, anche nel contesto di un contenzioso elettorale.
Come è indicizzato
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