Cassazione Penale, Sentenza n. 12740/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e carenza/motivazione apparente del decreto impugnato su due profili principali: (1) in relazione a Bonaffini Sarino, la Corte d'Appello avrebbe confermato il giudizio di sproporzione reddituale utilizzando un prospetto di calcolo originario del Tribunale che era però stato successivamente rivisto dalla stessa Corte d'Appello dopo la revoca della confisca della società "Pescazzurra": si contesta quindi la mancata considerazione dell'effetto di tale revoca e la mera ripetizione di argomentazioni già censurate; (2) in relazione a Castagna Teresa, si contesta la confisca di un compendio immobiliare acquistato dalla C & B Immobiliare senza tener conto che la confisca di quella società era già stata revocata con decreto della Corte d'Appello del 4.6.2020, sicché la società era stata restituita a terzi, e pertanto manca una motivazione adeguata sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha stabilito che il decreto impugnato è affetto da motivazione meramente apparente e priva dei requisiti minimi di coerenza e logicità tanto con riguardo al giudizio di sproporzione reddituale nei confronti di Bonaffini Sarino (per non avere considerato la revoca della confisca della società "Pescazzurra" e la conseguente rivisitazione del prospetto di calcolo) quanto con riguardo alla posizione di Castagna Teresa (per non avere valutato la precedente revoca della confisca della "C&B Immobiliare s.r.l."). Ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Messina per un nuovo giudizio sui punti indicati, al fine di colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; cioè il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di legge, inclusi quelli relativi alla motivazione inesistente o meramente apparente.
legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, secondo comma)
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiama la disciplina speciale delle misure di prevenzione e conferma il parametro secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge nel settore prevenzioni.
Codice di Procedura Penale (art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) c.p.p.
Si distingue tra motivazione illogica/contraddittoria, che generalmente non rientra nel sindacato in Cassazione nel settore prevenzioni, e la motivazione inesistente o meramente apparente che invece può essere dedotta come vizio di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; non sono agevolmente sindacabili in Cassazione mere incongruenze logiche della motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Se il giudice di merito utilizza prospetti di calcolo o elementi di valutazione già modificati o revocati in precedenti decreti (es. revoca della confisca di società), la Corte d'Appello e il Tribunale debbono riesaminare la quantificazione del patrimonio e motivare esplicitamente l'incidenza di tali revoche: l'omessa considerazione configura carenza motivazionale.
- Quando un bene o una società è stata riconsegnata a terzi in seguito a revoca della confisca, il giudice delle misure deve valutare e motivare se e come tale circostanza incida sulla disponibilità dei beni contestati e sull'esistenza del profitto o della sproporzione redditi/patrimonio.
- La presenza di precedenti provvedimenti che hanno modificato la titolarità o la confisca di società o beni impone al giudice che riesamina la situazione di esplicitare il nuovo calcolo e le ragioni della sua scelta per evitare che la motivazione sia considerata meramente apparente.
- In caso di motivazione apparente la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio, non può in genere decidere nel merito quando mancano gli elementi di fatto o di calcolo adeguatamente valutati dal giudice di merito.
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