Sentenza n. 4958/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha rappresentato di avere fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza e attivare il procedimento richiesto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, quando tale circostanza non sia contestata dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla specifica attività procedimentale richiesta, anche se non è ancora definita la domanda sostanziale finale.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso, nonché dall’attivazione dell’amministrazione entro tempi ritenuti ragionevoli in rapporto al numero elevato di istanze pendenti; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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