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Ordinanza

Ordinanza n. 703/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Terza) n. 1229/2023, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202300680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha dichiarato l’interruzione del processo, senza esaminare i motivi d’appello né confermare o riformare la sentenza impugnata. Ha ritenuto applicabili l’art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c., in ragione dell’apertura della procedura coatta amministrativa del Consorzio. Non sono riportate statuizioni sulle spese.

CGARSOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1229/2023, impugnata dal Comune di Augusta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Augusta ha proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1229/2023. Nel corso del giudizio, il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione ha chiesto l’interruzione del processo in conseguenza dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 28 novembre 2023. Anche il Comune appellante ha chiesto l’interruzione per la medesima ragione. Il testo non espone i motivi di merito dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;

    La disposizione è applicata per dichiarare l’interruzione del processo a seguito dell’apertura della procedura coatta amministrativa della parte appellata.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, che non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;

    Le norme processualcivilistiche sono richiamate, insieme all’art. 79, comma 2, c.p.a., quale fondamento dell’interruzione del giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l’apertura della procedura coatta amministrativa nei confronti di una parte comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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