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Sentenza

Sentenza n. 2269/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di una selezione pubblica per 100 posti di agente di polizia locale, nella parte in cui non attribuisce quattro punti aggiuntivi per il possesso della patente A senza limiti, nonché successivi atti di scorrimento della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al posto n. 190 con 92,50 punti, ha contestato la mancata attribuzione dei quattro punti previsti dal bando per i titolari di patente A senza limiti, che gli avrebbe consentito di conseguire 96,50 punti e la posizione n. 169. Nella domanda presentata tramite il portale InPA aveva dichiarato più volte di possedere la patente A3 e ne aveva indicato la data di scadenza, omettendo tuttavia il numero della patente. L’Amministrazione aveva negato il riconoscimento del titolo richiamando la clausola del bando secondo cui sarebbero stati valutati soltanto i titoli per i quali fossero state fornite tutte le informazioni richieste, nonché i principi di autoresponsabilità e par condicio. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e degli artt. 2, 5 e 14 del bando, sostenendo che la dichiarazione del possesso del titolo e della relativa scadenza fosse sufficiente a consentirne la verifica; violazione dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000, per il mancato reperimento d’ufficio del dato; violazione degli artt. 3 e 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, d.P.R. 445/2000, per la mancata attivazione del soccorso istruttorio rispetto a una mera omissione formale; violazione dell’art. 16 del bando, dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dei principi di favor partecipationis e leale collaborazione; violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e parità di trattamento, poiché il Comune aveva riconosciuto il medesimo punteggio ad altro candidato che aveva commesso un analogo errore formale. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti successivi di scorrimento della graduatoria e di approvazione dello schema contrattuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di interesse: gli atti di scorrimento erano meramente esecutivi e consequenziali alla graduatoria, non introducevano nuove valutazioni e non erano autonomamente lesivi; inoltre, lo scorrimento si era arrestato alla posizione n. 147, mentre il ricorrente aspirava alla posizione n. 169. Il ricorso introduttivo è stato invece accolto. Il Collegio ha rilevato che la clausola del bando imponeva l’indicazione di tutte le informazioni relative ai titoli, ma doveva essere coordinata con gli artt. 18, comma 2, l. 241/1990 e 43 d.P.R. 445/2000, aventi carattere imperativo e diretti a imporre l’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, quando siano indicati gli elementi necessari per reperirle. La lex specialis non può derogare alle norme di legge e deve essere etero-integrata da esse. Il ricorrente aveva dichiarato il possesso della patente A3 e la sua scadenza entro il termine di presentazione della domanda; l’omissione del numero costituiva quindi una irregolarità formale e non una mancata dichiarazione del titolo. Il dato avrebbe potuto essere acquisito d’ufficio presso le amministrazioni competenti oppure richiesto mediante soccorso istruttorio, senza alterare la par condicio, poiché non sarebbe stato consentito di introdurre un titolo nuovo dopo la scadenza, ma soltanto di verificare un titolo già dichiarato. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il Comune aveva riconosciuto il punteggio a un altro candidato che aveva indicato erroneamente la propria data di nascita al posto della scadenza della patente, ravvisando una disparità di trattamento rispetto alla posizione del ricorrente. Sono stati pertanto annullati gli atti impugnati nella parte in cui non riconoscevano il punteggio aggiuntivo ed è stato ordinato al Comune di attribuire quattro punti al ricorrente e di modificare conseguentemente la graduatoria. Le spese sono state compensate per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, l. 241/1990

    I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

    La disposizione impone all’amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni necessarie all’istruttoria quando il candidato abbia indicato gli elementi indispensabili per reperirle; la clausola del bando deve essere interpretata e, se necessario, etero-integrata in conformità a tale obbligo.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

    L’acquisizione d’ufficio è un obbligo cogente quando la dichiarazione sostitutiva segnala l’esistenza del titolo e fornisce elementi sufficienti per reperire il dato mancante.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione del possesso della patente A3, resa sotto la responsabilità del candidato, costituiva dichiarazione sostitutiva idonea a segnalare l’esistenza del titolo, pur in assenza dell’indicazione del relativo numero.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio può essere attivato per acquisire o regolarizzare un dato formale mancante, quando il titolo sia stato già dichiarato e la regolarizzazione non introduca un requisito nuovo né alteri la par condicio.

  • art. 71, comma 3, d.P.R. 445/2000

    Le irregolarità e le omissioni rilevabili d’ufficio, purché non integrino falsità, possono essere regolarizzate o completate dall’interessato su invito dell’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa instaurazione del contraddittorio sulla possibile definizione immediata.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la mancata indicazione di un dato formale relativo a un titolo già dichiarato non equivale all’omessa dichiarazione del titolo: quando il dato sia acquisibile d’ufficio e il candidato abbia fornito elementi sufficienti per individuarlo, l’amministrazione deve procedere all’acquisizione oppure attivare il soccorso istruttorio.
  • Le clausole della lex specialis che subordinano la valutazione dei titoli all’indicazione di tutte le informazioni richieste devono essere interpretate in conformità agli obblighi legali di acquisizione d’ufficio previsti dalla l. 241/1990 e dal d.P.R. 445/2000; ove incompatibili, non possono impedire la verifica di dati reperibili presso pubbliche amministrazioni.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non può essere utilizzato per introdurre dopo la scadenza un requisito o un titolo non dichiarato, ma può essere utilizzato per completare dati formali o regolarizzare omissioni relative a un titolo già specificamente indicato nella domanda.
  • Il principio di autoresponsabilità e la par condicio impediscono la sanatoria di carenze sostanziali della domanda, ma non giustificano esiti eccessivamente formalistici quando la regolarizzazione non attribuisca un vantaggio indebito e consenta di selezionare effettivamente i candidati più meritevoli.
  • Nelle procedure selettive, l’amministrazione deve applicare in modo coerente i criteri di regolarizzazione: il riconoscimento di un titolo a un candidato per un errore formale analogo rende irragionevole il diniego dello stesso trattamento a un altro candidato, in assenza di una differenza sostanziale tra le fattispecie.
  • Gli atti di scorrimento della graduatoria, quando siano meramente esecutivi e consequenziali alla graduatoria originaria e non introducano nuove valutazioni, non sono autonomamente lesivi; l’annullamento della graduatoria produce nei loro confronti effetto caducante, senza necessità di distinta impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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