Sentenza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione n. 429 del 1° dicembre 2025, in virtù della quale il Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) ha escluso la ricorrente dalla «gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di serramenti tramite accordo quadro» - il lotto 1 relativo a «fornitura e posa dei serramenti presso gli appartamenti» (CIG B5973CA29C); - della nota C.I.T. 7 ottobre 2025, comunicata e ricevuta in pari data, ove interpretabile diversamente da quanto ritenuto in ricorso; - dei verbali di gara; - della lex specialis di gara; - di tutti gli atti e provvedimenti, eventualmente emanati dalla Stazione appaltante successivamente alla determinazione impugnata nonché di quelli presupposti, preordinati, consequenziali o connessi a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione procedente aveva annullato in autotutela gli atti impugnati. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: determinazione di esclusione dalla gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura e posa di serramenti, limitatamente al lotto 1
Esito
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato la determinazione di esclusione dalla procedura di gara, nonché la comunicazione, i verbali, la lex specialis e gli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi, deducendone l'illegittimità. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la stazione appaltante ha annullato d'ufficio in autotutela i provvedimenti gravati e ha quindi rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
A seguito dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela tutti i provvedimenti impugnati, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela degli atti impugnati, le spese possono essere compensate qualora ricorrano giustificati motivi.
Come è indicizzato
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