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Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione n. 429 del 1° dicembre 2025, in virtù della quale il Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) ha escluso la ricorrente dalla «gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di serramenti tramite accordo quadro» - il lotto 1 relativo a «fornitura e posa dei serramenti presso gli appartamenti» (CIG B5973CA29C); - della nota C.I.T. 7 ottobre 2025, comunicata e ricevuta in pari data, ove interpretabile diversamente da quanto ritenuto in ricorso; - dei verbali di gara; - della lex specialis di gara; - di tutti gli atti e provvedimenti, eventualmente emanati dalla Stazione appaltante successivamente alla determinazione impugnata nonché di quelli presupposti, preordinati, consequenziali o connessi a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione procedente aveva annullato in autotutela gli atti impugnati. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di esclusione dalla gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura e posa di serramenti, limitatamente al lotto 1

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato la determinazione di esclusione dalla procedura di gara, nonché la comunicazione, i verbali, la lex specialis e gli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi, deducendone l'illegittimità. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la stazione appaltante ha annullato d'ufficio in autotutela i provvedimenti gravati e ha quindi rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    A seguito dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela tutti i provvedimenti impugnati, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela degli atti impugnati, le spese possono essere compensate qualora ricorrano giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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