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Sentenza

Sentenza n. 7634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202509753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Atti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Anzio del 17-18 novembre 2024 e del 1°-2 dicembre 2024; in appello, sentenza del TAR Lazio n. 17352/2025 di rigetto dell’impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, candidati, cittadini elettori e presentatori di liste concorrenti, chiedevano l’annullamento delle operazioni elettorali dei due turni e la ripetizione del voto, eventualmente limitata alle sezioni contestate; in subordine, chiedevano la correzione del risultato e il riconteggio. Al primo turno il candidato collegato agli appellanti aveva ottenuto 10.058 voti, mentre i due candidati successivamente classificatisi secondo e terzo avevano ottenuto rispettivamente 3.649 e 3.610 voti, con uno scarto di 39; le liste collegate al primo avevano conseguito 10.007 voti, a 131 voti dalla soglia del premio di maggioranza. In primo grado erano state denunciate, da un lato, anomalie nel numero e nella corrispondenza delle schede autenticate, utilizzate e non utilizzate in numerose sezioni e, dall’altro, l’illegittimo esercizio dello ius corrigendi da parte dell’Ufficio elettorale centrale, che avrebbe modificato i risultati invece di limitarsi a riassumerli. Il primo motivo d’appello riproponeva la censura relativa all’art. 72 del d.P.R. 570/1960: gli appellanti contestavano la prevalenza dei verbali sezionali sulle tabelle di scrutinio nelle sezioni 12 e 23, sostenevano che l’Ufficio avesse svolto un riconteggio illegittimo e disomogeneo in alcune sezioni con voti risultanti superiori ai votanti e chiedevano l’annullamento del voto o, in subordine, il riconteggio. Il secondo motivo contestava la valutazione delle schede mancanti e delle altre incongruenze emerse in verificazione, la conclusione che le anomalie fossero marginali, l’applicazione della prova di resistenza e il rigetto dell’ipotesi di scheda ballerina; gli appellanti sostenevano inoltre che le irregolarità, anche considerate congiuntamente e in rapporto allo scarto di 39 voti per l’accesso al ballottaggio, imponessero la rinnovazione del voto. Contestavano altresì che il TAR avesse spiegato le incongruenze ipotizzando errori nei verbali, ritenuti assistiti da fede privilegiata. Il terzo motivo censurava la condanna alle spese e i compensi liquidati al verificatore e agli ausiliari, invocando i criteri del d.m. 30 maggio 2002 e l’imprevedibilità, per i ricorrenti, degli esiti della verificazione. Il Comune aveva inoltre eccepito profili di improcedibilità per asseriti ritardi nell’integrazione del contraddittorio in appello.

La decisione

L’appello è respinto integralmente. La questione di improcedibilità relativa alla tempestività di alcune notifiche e al deposito della relativa documentazione è assorbita, perché l’infondatezza dell’appello rende superfluo l’esame delle ragioni dei ritardi. Il primo motivo è respinto: nelle sezioni 12 e 23 le tabelle erano state compilate in modo consapevolmente incompleto, come meri appunti o “brogliacci”, mentre l’Ufficio aveva svolto e verbalizzato verifiche sulle modalità di redazione; era quindi legittimo attribuire prevalenza ai verbali sezionali correttamente compilati. L’art. 72 non impedisce di verificare la correttezza dei dati né limita lo ius corrigendi ai soli errori di calcolo; l’incompletezza delle tabelle non comporta automaticamente la nullità delle operazioni quando possa essere corretta sulla base di documenti attendibili e nel rispetto della volontà dell’elettore. Anche la criticità del numero di voti apparentemente superiore ai votanti è stata superata dal riconteggio delle schede nelle sezioni 9, 11, 27, 31 e 36; per la sezione 35 i dati del verbale e la somma dei voti validi, nulli e bianchi coincidevano con i 725 votanti. La censura nuova, formulata in memoria di replica, sulla mancata corrispondenza fra votanti e voti attribuiti ai candidati è inammissibile. Il secondo motivo è respinto. La verificazione ha smentito o consentito di spiegare la maggior parte delle anomalie denunciate; i dati dei verbali sui fatti compiuti dai pubblici ufficiali restano assistiti da fede privilegiata, ma l’esattezza dei risultati trascritti può essere verificata mediante il riconteggio delle schede, senza querela di falso. Nelle sezioni 4, 14, 21 e 31 sono state riscontrate complessivamente dieci schede anomale: tre schede non autenticate mancanti sono irrilevanti rispetto all’ipotesi di scheda ballerina; le schede risultate votate, pur incidendo sull’incertezza circa l’attribuzione dei voti, non provano un illecito. Per le sole quattro schede delle sezioni 21 e 31 la sorte non è stata accertata, ma non sono emersi indizi ulteriori di un meccanismo fraudolento né un quadro di irregolarità gravi, diffuse e sistematiche tale da rendere impossibile ricostruire la volontà degli elettori. In assenza di tale quadro, la prova di resistenza resta applicabile: l’incertezza sull’attribuzione di sette voti complessivi non era quantitativamente idonea, da sola, a modificare il risultato. Il terzo motivo è infondato quanto alla condanna alle spese di lite e della verificazione, che segue la soccombenza; è inammissibile quanto alla contestazione dei criteri e dell’importo del compenso agli ausiliari, da far valere con opposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 115/2002. Gli appellanti sono condannati in solido alle spese del grado in favore del Comune, liquidate in € 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 72 d.P.R. 570/1960

    Premesso che non è affatto vietato il compimento di un’attività di verifica della correttezza dei dati riportati nei verbali di sezione e nelle tabelle di scrutinio, quale quella compiuta nel caso di specie, è parimenti da escludere che -procedendo come sopra- l’Ufficio centrale abbia “modificato” i risultati elettorali, come sostengono gli appellanti.

    Il divieto per l’Ufficio centrale di modificare i risultati non impedisce di verificare i dati sezionali e di correggere errori materiali nell’esercizio dello ius corrigendi, purché l’intervento ricostruisca il risultato effettivamente espresso dagli elettori.

  • art. 71 d.P.R. 570/1960

    Si tratta proprio dello ius corrigendi riconosciuto da univoca giurisprudenza come praticabile dall’Ufficio elettorale, dato che il potere correttivo non può intendersi limitato a meri errori di calcolo dei risultati elettorali, ma -come dimostra la stessa qualificata composizione dell’Ufficio ex art. 71 del d.P.R. n. 570/1960 - è da intendersi finalizzato all’attestazione dell’effettivo risultato elettorale, in conformità alla volontà espressa dagli elettori.

    La funzione correttiva dell’Ufficio elettorale centrale non è circoscritta agli errori aritmetici: mira ad attestare il risultato effettivo in conformità alla volontà degli elettori.

  • art. 2700 c.c.

    La circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale.

    La fede privilegiata del verbale copre i fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non rende incontestabile l’esattezza dei dati trascritti né la loro conformità alle norme; tali profili possono essere verificati in giudizio mediante gli atti del procedimento e l’istruttoria.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Sebbene il mancato rispetto di entrambi i termini assegnati dal giudice ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a. comporti l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., è da ritenere che questa sia impedita ogniqualvolta la parte si sia trovata nell’impossibilità di provvedere per gravi impedimenti di fatto, che ne avrebbero consentito la rimessione in termini.

    Il mancato rispetto del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio determina l’improcedibilità, salvo che gravi impedimenti di fatto abbiano reso impossibile adempiere e avrebbero giustificato la rimessione in termini.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Sebbene il mancato rispetto di entrambi i termini assegnati dal giudice ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a. comporti l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., è da ritenere che questa sia impedita ogniqualvolta la parte si sia trovata nell’impossibilità di provvedere per gravi impedimenti di fatto, che ne avrebbero consentito la rimessione in termini.

    L’improcedibilità conseguente al mancato rispetto dei termini di integrazione del contraddittorio non si verifica se ricorrono gravi impedimenti di fatto che giustificano la rimessione in termini.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna rispetta l’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., in ragione del quale le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.

    In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico della parte che perde la causa.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna rispetta l’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., in ragione del quale le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.

    L’art. 26 c.p.a. richiama il principio di soccombenza dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese processuali.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    In proposito, trova applicazione, con riguardo ai mezzi istruttori disposti nel processo amministrativo, in particolare la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio, la regola – basata sugli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (T.U. sulle spese di giustizia) – secondo cui la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice è opponibile dinanzi al giudice ordinario, seguendo il procedimento previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

    Le contestazioni relative alla liquidazione del compenso di verificatori e consulenti tecnici nominati nel processo amministrativo devono essere proposte mediante opposizione secondo il procedimento previsto, davanti al giudice ordinario.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    In proposito, trova applicazione, con riguardo ai mezzi istruttori disposti nel processo amministrativo, in particolare la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio, la regola – basata sugli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (T.U. sulle spese di giustizia) – secondo cui la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice è opponibile dinanzi al giudice ordinario, seguendo il procedimento previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

    L’opposizione contro la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice segue il procedimento previsto dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 ed è devoluta al giudice ordinario.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    La liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o dell’art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

    Il compenso del verificatore è liquidato con decreto del presidente del Collegio dopo il deposito della relazione; la sentenza che definisce la causa stabilisce soltanto a carico di quali parti ricade l’onere.

  • art. 67, comma 5, c.p.a.

    La liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o dell’art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

    Il compenso del consulente tecnico d’ufficio è liquidato con decreto del presidente del Collegio dopo il deposito della relazione; la sentenza finale regola soltanto la ripartizione dell’onere tra le parti.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    Gli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 si applicano alle opposizioni proposte sia dai beneficiari della liquidazione che dalle parti processuali.

    La disciplina dell’opposizione alla liquidazione dei compensi degli ausiliari si applica tanto alle opposizioni dei beneficiari quanto a quelle delle parti del processo.

  • art. 99, comma 4, c.p.a.

    La questione è stata decisa con sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 6 maggio 2024 n. 10, alla cui motivazione va fatto integrale rinvio, essendo sufficiente richiamare i principi di diritto, espressi, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., come segue

    La sentenza richiama come principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria quelli vincolanti ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., relativi alla liquidazione dei compensi degli ausiliari e alla giurisdizione sulle opposizioni.

Massime di principio

  • L’Ufficio elettorale centrale può verificare la correttezza dei dati riportati nei verbali e nelle tabelle e correggere errori materiali per attestare il risultato effettivamente espresso dagli elettori. La prevalenza delle tabelle di scrutinio non è dovuta quando sia accertato che esse sono state compilate in modo irregolare e consapevolmente incompleto, come meri appunti; in tal caso possono essere utilizzati verbali sezionali correttamente compilati.
  • Nel contenzioso elettorale, la fede privilegiata del verbale copre quanto il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto o essere avvenuto in sua presenza, ma non rende incontestabili l’esattezza dei dati trascritti né la loro conformità alle norme. Il giudice può verificare questi ultimi profili mediante gli altri atti del procedimento e il riconteggio delle schede, nei limiti dei motivi di ricorso.
  • In applicazione del principio di strumentalità delle forme e di tutela della volontà dell’elettore, gli errori di verbalizzazione non determinano di per sé l’annullamento delle operazioni elettorali quando siano correggibili e non sia denunciata un’irregolarità concreta idonea a compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.
  • La prova di resistenza è necessaria quando l’incertezza sull’attribuzione di un numero limitato di voti non sia accompagnata da indizi di illeciti o da irregolarità gravi, diffuse e sistematiche tali da rendere impossibile ricostruire la volontà degli elettori. Può invece non essere esigibile quando la verificazione riveli violazioni numerose e sistematiche che inquinino la genuinità del voto e impediscano tale ricostruzione.
  • La mancata reperibilità di schede autenticate non dimostra da sola il fenomeno della cosiddetta scheda ballerina: la parte che lo deduce deve offrire elementi indiziari ulteriori, inseriti in un quadro complessivamente idoneo a rendere verosimile l’illecito. La mancanza di schede non autenticate è irrilevante a questo fine; quella di schede accertate come votate può incidere sull’attribuzione dei voti, ma non prova di per sé una manomissione.
  • Le contestazioni relative ai criteri e all’importo del compenso liquidato a un verificatore o a un consulente tecnico d’ufficio nel processo amministrativo vanno proposte con l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al giudice ordinario; la sentenza amministrativa che definisce il giudizio regola soltanto a quali parti è imputato l’onere.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processualeAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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