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Sentenza

Sentenza n. 1257/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento in data 09/12/2021 a firma congiunta del Dirigente del Comune di Taranto dott. Pisano e del Responsabile del P.O. dott. Di Giacomo – con il quale il Comune, in riscontro al sollecito della ricorrente, ha nuovamente disposto, in esecuzione della sentenza TAR Puglia, sezione Lecce, n.1503/2019, la “chiusura” del procedimento di rilascio del condono n.47/85 prot.n.7791 richiesto da Tagliente Francesco - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, al citato iter, incluso i provvedimenti, già impugnati e/o comunque caducati e/o comunque nulli, per effetto del citato annullamento giurisdizionale tra cui: -il precedente diniego di sanatoria prot. n. 87524 del 29/05/2015, mai notificato al ricorrente, con il quale il Dirigente della Direzione Urbanistica – Edilità del Comune di Taranto ha respinto la richiesta di condono in data 1° aprile 1986, prot. n. 7416 ai sensi della L. n. 47/85; - la scheda istruttoria redatta in data 11/05/2015 da parte del Responsabile della S.U.E.; -la determina dirigenziale del 21/05/2015 conclusiva dell’istruttoria tecnica; - l’ingiunzione di ripristino del 28/07/2015 della Direzione Urbanistica del Comune di Taranto, unitamente alla relazione istruttoria prot.n.51 – rif.52/2013 – ed alla precedente comunicazione prot. n. 42763 del 13/03/2014, mai notificati né trasmessi né comunicati al ricorrente; - ed incluso ogni altro provvedimento di definizione della procedura – di estremi non conosciuti – eventualmente adottato e non comunicato al richiedente Tagliente Francesco ed alla ricorrente Tagliente Carmela; E per il risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi ed alla condotta contra ius assunta dal Comune di Taranto, danni stimati in Euro 180.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata dal giudice in corso di causa e previa CTU.

Giustizia amministrativa202200210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 9 dicembre 2021 che ha disposto la chiusura del procedimento di condono edilizio avviato nel 1986, reiterando un diniego del 2015 già annullato in sede giurisdizionale; erano inoltre contestati gli atti presupposti e l’ingiunzione di ripristino del 2015

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, in esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1503/2019, aveva nuovamente chiuso il procedimento relativo alla domanda di condono edilizio presentata nel 1986 dal richiedente originario, reiterando il diniego del 29 maggio 2015 già annullato in sede giurisdizionale. Ha esteso l’impugnazione agli atti istruttori e all’ingiunzione di ripristino del 28 luglio 2015, deducendo l’illegittimità dell’iter e la mancata comunicazione o notificazione di alcuni atti; ha chiesto anche il risarcimento dei danni, quantificati in 180.000 euro o nella diversa somma da determinarsi in giudizio, previa CTU. Nel corso del giudizio, dopo aver rinunciato all’istanza cautelare, ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda demolitoria perché l’Amministrazione avrebbe adottato nuovi provvedimenti integralmente satisfattivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché i nuovi provvedimenti amministrativi intervenuti nelle more avevano pienamente soddisfatto le istanze della ricorrente ed era venuta meno la situazione di contrasto tra le parti. La sentenza non decide nel merito i vizi dedotti né la domanda risarcitoria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e il complessivo contegno delle parti; resta fermo il rimborso alla ricorrente dell’eventuale contributo unificato, alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando: - dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente le istanze della parte ricorrente, facendo venir meno la posizione di contrasto.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente le istanze sostanziali del ricorrente mediante nuovi provvedimenti, facendo venir meno la situazione di contrasto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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