Sentenza del 20/06/2018 n. 1677 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - pegno su quote di SRL - art. 2471 bis Cod. civ. - imponibile - valore garantito - non è tale - valore nominale delle quote - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la base imponibile è costituita dal valore nominale delle quote societarie oggetto di pegno e non dall'importo garantito dal pegno. La soluzione opposta sarebbe incompatibile con il tenore letterale dell'art. 43, comma 1, lettera f), del d.P.R. 131/1986 e determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra il pegno su quote di S.r.l. e il pegno su azioni o titoli di credito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la base imponibile dell'imposta di registro applicabile alla costituzione di un pegno su quote di una società a responsabilità limitata, costituito ai sensi dell'art. 2471-bis del Codice civile per garantire l'adempimento di un contratto di leasing. Il punto controverso era stabilire se l'imposta dovesse essere calcolata sull'ammontare dell'obbligazione garantita oppure sul valore nominale delle quote date in pegno.
Norme richiamate
Art. 2471-bis Codice civile
Disciplina la costituzione del pegno sulle quote di società a responsabilità limitata e costituisce il presupposto civilistico dell'operazione esaminata.
Art. 43, comma 1, lettera f), d.P.R. 131/1986
È stato interpretato nel senso che, per la costituzione di garanzie reali su partecipazioni societarie, il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro deve essere individuato nel valore del bene oggetto della garanzia, ossia nel valore nominale delle quote, e non nell'importo dell'obbligazione garantita.
Massime di principio
- Quando si costituisce un pegno su quote di S.r.l., ai fini dell'imposta di registro la base imponibile va individuata nel valore nominale delle quote oggetto di garanzia, non nell'importo del debito o del contratto garantito.
- L'importo garantito e il valore del bene dato in pegno sono grandezze distinte: salvo una specifica previsione normativa contraria, l'imposta deve essere parametrata al valore del bene costituito in garanzia.
- L'interpretazione della disciplina tributaria deve evitare disparità irragionevoli tra strumenti di garanzia sostanzialmente analoghi, come il pegno su quote di S.r.l. e quello su azioni o titoli di credito.
- In casi analoghi è quindi opportuno verificare il valore nominale delle partecipazioni vincolate e applicare l'imposta su tale valore, documentando separatamente l'eventuale maggiore importo dell'obbligazione garantita.
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