Cassazione Penale, Sentenza n. 2770/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Rimini che non aveva convalidato l'arresto per il reato di cui all'art. 495 c.p. (falsa dichiarazione sui precedenti), sostenendo che il giudice di convalida ha ritenuto non grave il fatto e non marcata la pericolosità sociale sulla base di dichiarazioni rese dall'arrestato in sede di udienza (dichiarazioni emerse dopo l'arresto) e di una valutazione dei precedenti. Il PM deduce la violazione degli artt. 381 e 558 c.p.p. perché il controllo di convalida deve essere ex ante, sulla base degli elementi conosciuti al momento dell'arresto, e non fondarsi su elementi emersi successivamente, né sfociare in valutazioni di merito sulla responsabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La decisione del Tribunale è stata censurata perché ha oltrepassato i limiti del giudizio di convalida, utilizzando dichiarazioni rese in udienza e compiendo valutazioni riconducibili al merito (fumus e gravità del fatto) invece di valutare la legittimità e la ragionevolezza dell'arresto sulla base degli elementi conosciuti al momento dell'arresto. La Corte ha quindi affermato che l'arresto era stato eseguito legittimamente.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma sostanziale richiamata: il reato di falsa attestazione/menzogna sui precedenti che in questo caso ha consentito l'arresto facoltativo in flagranza, essendo punito con pena superiore a 3 anni.
art. 381 c.p.p., comma 4
Norma processuale richiamata per giustificare la possibilità di non convalidare l'arresto in presenza di assenza di gravità del fatto o insufficiente pericolosità sociale; la Corte ricorda tuttavia che il giudice della convalida deve operare un controllo ex ante e di mera ragionevolezza.
art. 558 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente nell'ambito del motivo di impugnazione; nel caso è stata richiamata in relazione alla censura sulla valutazione della gravità del fatto da parte del giudice di merito.
art. 380 c.p.p.
Richiamata come riferimento ai reati che, in determinate condizioni, legittimano l'arresto in flagranza; utile per la verifica della configurabilità astratta del reato al momento dell'arresto.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 12954 del 12/1/2021)
In tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata
Principio applicato dalla Corte: il controllo di convalida è limitato alla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria sulla base degli elementi all'epoca dell'arresto; non compete al giudice della convalida svolgere accertamenti di merito o valutare la responsabilità.
Massime di principio
- Il giudice della convalida deve valutare l'arresto con giudizio "ex ante": solo gli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'arresto sono rilevanti per la convalida.
- Il controllo della convalida è di mera ragionevolezza: il giudice verifica la legittimità dell'arresto e l'uso ragionevole dei poteri della Polizia Giudiziaria, senza sostituirsi all'accertamento di responsabilità riservato al giudizio di merito.
- Dichiarazioni rese dall'arrestato in sede di udienza, che emergono dopo l'arresto, non possono essere utilizzate per negare la convalida salvo che quelle circostanze fossero già conosciute prima o al momento dell'arresto.
- Se il giudice della convalida travalica i limiti del proprio sindacato e compie valutazioni proprie del merito, la decisione può essere annullata senza rinvio dalla Corte di legittimità.
- La qualifica di straniero o l'affermazione di non aver compreso questioni proceduralmente rilevanti possono essere elementi da valutare nella fase di merito; non autorizzano di per sé a riequilibrare l'analisi ex ante della convalida.
- Quando il reato giustifica l'arresto in flagranza (es. pena superiore a 3 anni), gli elementi del verbale di arresto e degli atti disponibili al momento dell'arresto devono essere ritenuti sufficienti per la verifica di ragionevolezza, salvo la prova di illegittimità dell'intervento degli operanti.
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