Ordinanza n. 607/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, relative ai criteri di finanziamento delle attività e dei servizi mediante l’istituto delle funzioni di cui all’art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente a oggetto i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare mediante l’istituto delle funzioni previsto dall’art. 8-sexies d.lgs. 502/1992, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva D.G.R. n. XII/4266 del 30 aprile 2025. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro le deliberazioni regionali. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, l’aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l’indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché chiarimenti sull’eventuale necessità di ulteriore istruttoria e sull’esistenza di ricorsi connessi o aventi a oggetto le medesime questioni.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto specifici incombenti istruttori. La ricorrente dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia, segnalare eventuali sopravvenienze, indicare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria e riferire sull’eventuale esistenza di ricorsi connessi o aventi il medesimo oggetto. L’amministrazione intimata o resistente dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata in giudizio.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istituto delle funzioni cui si riferiscono i criteri regionali di finanziamento impugnati; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per avvertire che il comportamento processuale della parte può fornire elementi per la decisione e, in particolare, che l’inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse può rilevare ai fini dell’improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse, come manifestazione implicita e inequivoca di sopravvenuto disinteresse alla decisione, ai fini della dichiarazione di improcedibilità.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuta carenza di interesse, consentendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In sede istruttoria il giudice amministrativo può imporre alla parte ricorrente di aggiornare la situazione controversa, indicare fatti o atti sopravvenuti, precisare l’eventuale necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie e segnalare ricorsi connessi, al fine di assumere una decisione congruente e stabilire la corretta calendarizzazione della causa.
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione intimata o resistente di depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, ove non siano già stati prodotti.
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