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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25238/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per il mancato versamento dell'imposta relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 su immobili demaniali situati nel porto e concessi a una società privata. La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo che gli immobili dovessero essere considerati classificabili nella categoria catastale E/1 e, quindi, esenti da ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992. Il giudice di primo grado aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva confermato, ritenendo che gli immobili fossero funzionalmente strumentali all'attività portuale e che il Comune potesse comunque affrontare la questione della classificabilità catastale ai soli fini dell'esenzione. In Cassazione il Comune ha dedotto, con sei motivi, da un lato il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni catastali e, dall'altro, la violazione delle norme sull'esenzione ICI e sul classamento, sostenendo che: l'esenzione non copre tutto ciò che è collegato alle esigenze portuali ma solo i fabbricati effettivamente classificati o classificabili in E/1; i concessionari svolgono attività commerciale privata e non servizio pubblico; la categoria E è di stretta interpretazione; l'autonomia funzionale e reddituale va valutata in rapporto alle caratteristiche del bene e non all'attività d'impresa esercitata. La società resistente ha difeso la correttezza della decisione regionale e ha invocato anche lo jus superveniens del 2017, ritenuto però non applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, ritenendo che il Comune potesse contestare in via incidentale la classificabilità degli immobili ai fini dell'ICI anche se non era parte del giudizio catastale autonomo. Accoglie invece i motivi dal terzo al sesto, affermando che l'esenzione ICI per i fabbricati classificati o classificabili in categoria E/1 va interpretata in senso rigoroso e restrittivo: gli immobili portuali in concessione a un operatore privato, adibiti a deposito, movimentazione merci e locali accessori, non coincidono con le "stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi ed aerei" e, se presentano autonomia funzionale e reddituale, restano imponibili. La Corte rileva inoltre che la normativa sopravvenuta del 2017 sulla categoria catastale E/1 per aree portuali non era applicabile ai periodi d'imposta in contestazione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

    l'esenzione ICI opera in senso rigorosamente restrittivo e riguarda solo immobili effettivamente classificati o classificabili nelle categorie E, purché sussistano i presupposti catastali per tale iscrizione nel periodo d'imposta considerato

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    immobili classificati o classificabili in categoria E/1

    consente, per immobili non ancora accatastati, un accertamento incidentale della classificabilità ai fini della lite tributaria

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    il Comune può esercitare il potere di accertamento ICI anche in assenza di attribuzione di rendita catastale e recuperare le annualità pregresse

  • art. 74, legge n. 342/2000

    disciplina gli effetti della notifica della rendita e non introduce una garanzia di impunità per la totale evasione d'imposta; regola il ricalcolo del tributo, sanzioni e interessi

  • art. 74, comma 3, legge n. 342/2000

    la notifica dell'atto impositivo ICI vale anche come notificazione della rendita attribuita e impone autonoma impugnazione della rendita nel termine di 60 giorni

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la sospensione per accertamento con adesione non si estende automaticamente al separato giudizio di impugnazione dell'atto attributivo della rendita catastale

  • art. 2, commi 40 e 42, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006

    nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    nelle categorie speciali E non possono essere inclusi porzioni immobiliari autonome funzionalmente e redditualmente se destinate ad usi commerciali, industriali o diversi

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato insieme alle norme sul classamento per delimitare la categoria degli immobili particolari e l'autonomia funzionale

  • art. 5 r.d.l. n. 652/1939

    l'autonomia funzionale e reddituale va valutata secondo le caratteristiche intrinseche del bene e la sua attitudine a produrre reddito

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    concorre a delimitare il classamento catastale e l'autonomia delle unità immobiliari

  • art. 40 d.P.R. n. 1142/1949

    l'immobile è autonomo se per sé stesso utile o atto a produrre un reddito proprio, anche se utilizzato per finalità istituzionali dell'ente titolare

  • art. 41 Cost.

    richiamato per evidenziare la libertà di iniziativa economica delle attività portuali esercitate in concorrenza

  • l. n. 84/1994, art. 21, comma 1, lett. a)

    ha imposto la trasformazione in società delle compagnie portuali per l'esercizio in concorrenza delle operazioni portuali

  • l. n. 205/2017

    la disciplina che qualifica talune aree portuali e i depositi strettamente funzionali come immobili da censire in E/1 si applica solo dall'1 gennaio 2020 ed è quindi inapplicabile ai periodi d'imposta controversi

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia a immobili semplicemente collegati ad attività di servizio portuale o ad altre attività imprenditoriali.
  • Per gli immobili non ancora accatastati, il giudice tributario può compiere un accertamento incidentale della loro classificabilità catastale ai soli fini dell'imposizione o dell'esenzione, senza che ciò richieda la partecipazione dell'ente locale al separato giudizio catastale.
  • La categoria catastale E/1 riguarda immobili con specifica destinazione funzionale di "stazioni per servizi di trasporto" e non comprende beni utilizzati da un operatore privato per deposito, movimentazione e altre attività commerciali con autonoma funzionalità e redditualità.
  • Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva è la natura oggettiva del bene e la sua autonomia funzionale e reddituale, non la mera connessione con un servizio di interesse generale o l'ubicazione in un'area portuale.
  • La sopravvenienza normativa non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori se il testo legislativo non lo prevede espressamente; pertanto la disciplina introdotta per alcune aree portuali non incide sugli avvisi ICI relativi ad anni precedenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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