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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14969/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una condomina ha impugnato due deliberazioni assembleari condominiali: la prima del 27 gennaio 2011, che ripartiva tra i condomini, in base ai millesimi di proprietà, il canone dovuto al Comune per un'intercapedine per l'anno 2010 e la spesa per l'installazione di un impianto di videosorveglianza; la seconda del 15 febbraio 2012, che ripartiva il canone per l'intercapedine per l'anno successivo e la spesa per il completamento dell'impianto. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della prima delibera per tardività e rigettato quella relativa alla seconda. In appello la condomina sosteneva che entrambe le delibere fossero nulle e non solo annullabili: quanto all'intercapedine, assumeva che non fosse bene comune ovvero che, comunque, la spesa dovesse essere ripartita in base all'uso e non ai millesimi perché il bene serviva solo alcuni box interrati; quanto alla videosorveglianza, deduceva che la materia sarebbe stata sottratta alla competenza assembleare o comunque avrebbe richiesto l'unanimità, e che si trattasse di innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa, non vincolante per i dissenzienti. Con il ricorso per cassazione ha riproposto due censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: la prima sulla mancata considerazione della dedotta destinazione dell'intercapedine a servizio di soli alcuni condomini e sulla conseguente ripartizione delle spese; la seconda sulla legittimità della delibera di installazione della videosorveglianza adottata a maggioranza e sulla possibilità di escludere la partecipazione alla spesa per innovazione voluttuaria o gravosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto all'intercapedine, che il condominio aveva specificamente contestato la tesi della destinazione limitata e che, in base alla funzione tipica dell'intercapedine di areazione e protezione dell'edificio da umidità e infiltrazioni, la spesa andava correttamente ripartita secondo i millesimi ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c., non essendo provata una diversa destinazione ex commi 2 e 3. Quanto alla videosorveglianza, ha richiamato l'attuale art. 1122-ter c.c. quale conferma della legittimità della deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 1, c.c.; ha inoltre precisato che l'esonero del singolo dalle spese per innovazioni voluttuarie o molto gravose ex art. 1121 c.c. richiede la prova, a carico dell'interessato, della concreta sussistenza di tali caratteri, prova che nel caso non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per incardinare le censure in cassazione come violazioni di legge

  • art. 1123 c.c.

    le spese per opere e manufatti destinati a preservare l'edificio da agenti atmosferici si ripartiscono in proporzione al valore delle proprietà esclusive; la deroga per uso differenziato richiede prova di una diversa destinazione

  • art. 1123, secondo e terzo comma, c.c.

    si applicano solo alle parti destinate al servizio dei condomini in misura diversa o al godimento di alcuni soltanto, ipotesi non provata nel caso

  • art. 1122-ter c.c.

    ha introdotto nel sistema condominiale la disciplina della videosorveglianza, confermando la legittimità della delibera assembleare adottata a maggioranza per l'installazione su parti comuni

  • art. 1136, comma 1, c.c.

    la delibera sull'installazione di impianti di videosorveglianza su parti comuni è approvata con la maggioranza prevista da tale disposizione

  • art. 1121 c.c.

    il singolo condomino può sottrarsi alla spesa per innovazioni solo se l'impianto è suscettibile di utilizzazione separata ed è voluttuario o molto gravoso; l'onere della prova grava sul condomino che eccepisce l'esonero

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione

Massime di principio

  • Nelle controversie condominiali, chi invoca una ripartizione delle spese diversa da quella millesimale deve provare in modo specifico che il bene o l'impianto sia destinato al servizio di soli alcuni condomini o a un uso differenziato; in mancanza, opera la regola generale dell'art. 1123, comma 1, c.c.
  • Le opere e i manufatti aventi funzione di protezione e conservazione dell'edificio rispetto ad umidità e infiltrazioni sono, di regola, comuni all'intero fabbricato e le relative spese vanno ripartite in proporzione al valore delle singole proprietà esclusive.
  • La delibera assembleare che dispone l'installazione di impianti di videosorveglianza su parti comuni è legittima se assunta con la maggioranza prevista dalla legge condominiale; non è necessario l'unanime consenso dei partecipanti.
  • Per invocare l'esonero dalle spese di un'innovazione occorre dimostrare che l'opera sia suscettibile di utilizzazione separata e presenti, in concreto, carattere voluttuario o eccessivamente gravoso; il relativo onere probatorio grava sul condomino interessato.
  • La valutazione circa la natura voluttuaria o l'eccessiva onerosità dell'innovazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge pertinente.

Come è indicizzato

MaterieParti comuni
RamiCondominio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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