Cassazione Civile, Ordinanza n. 14969/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una condomina ha impugnato due deliberazioni assembleari condominiali: la prima del 27 gennaio 2011, che ripartiva tra i condomini, in base ai millesimi di proprietà, il canone dovuto al Comune per un'intercapedine per l'anno 2010 e la spesa per l'installazione di un impianto di videosorveglianza; la seconda del 15 febbraio 2012, che ripartiva il canone per l'intercapedine per l'anno successivo e la spesa per il completamento dell'impianto. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della prima delibera per tardività e rigettato quella relativa alla seconda. In appello la condomina sosteneva che entrambe le delibere fossero nulle e non solo annullabili: quanto all'intercapedine, assumeva che non fosse bene comune ovvero che, comunque, la spesa dovesse essere ripartita in base all'uso e non ai millesimi perché il bene serviva solo alcuni box interrati; quanto alla videosorveglianza, deduceva che la materia sarebbe stata sottratta alla competenza assembleare o comunque avrebbe richiesto l'unanimità, e che si trattasse di innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa, non vincolante per i dissenzienti. Con il ricorso per cassazione ha riproposto due censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: la prima sulla mancata considerazione della dedotta destinazione dell'intercapedine a servizio di soli alcuni condomini e sulla conseguente ripartizione delle spese; la seconda sulla legittimità della delibera di installazione della videosorveglianza adottata a maggioranza e sulla possibilità di escludere la partecipazione alla spesa per innovazione voluttuaria o gravosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto all'intercapedine, che il condominio aveva specificamente contestato la tesi della destinazione limitata e che, in base alla funzione tipica dell'intercapedine di areazione e protezione dell'edificio da umidità e infiltrazioni, la spesa andava correttamente ripartita secondo i millesimi ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c., non essendo provata una diversa destinazione ex commi 2 e 3. Quanto alla videosorveglianza, ha richiamato l'attuale art. 1122-ter c.c. quale conferma della legittimità della deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 1, c.c.; ha inoltre precisato che l'esonero del singolo dalle spese per innovazioni voluttuarie o molto gravose ex art. 1121 c.c. richiede la prova, a carico dell'interessato, della concreta sussistenza di tali caratteri, prova che nel caso non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per incardinare le censure in cassazione come violazioni di legge
art. 1123 c.c.
le spese per opere e manufatti destinati a preservare l'edificio da agenti atmosferici si ripartiscono in proporzione al valore delle proprietà esclusive; la deroga per uso differenziato richiede prova di una diversa destinazione
art. 1123, secondo e terzo comma, c.c.
si applicano solo alle parti destinate al servizio dei condomini in misura diversa o al godimento di alcuni soltanto, ipotesi non provata nel caso
art. 1122-ter c.c.
ha introdotto nel sistema condominiale la disciplina della videosorveglianza, confermando la legittimità della delibera assembleare adottata a maggioranza per l'installazione su parti comuni
art. 1136, comma 1, c.c.
la delibera sull'installazione di impianti di videosorveglianza su parti comuni è approvata con la maggioranza prevista da tale disposizione
art. 1121 c.c.
il singolo condomino può sottrarsi alla spesa per innovazioni solo se l'impianto è suscettibile di utilizzazione separata ed è voluttuario o molto gravoso; l'onere della prova grava sul condomino che eccepisce l'esonero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- Nelle controversie condominiali, chi invoca una ripartizione delle spese diversa da quella millesimale deve provare in modo specifico che il bene o l'impianto sia destinato al servizio di soli alcuni condomini o a un uso differenziato; in mancanza, opera la regola generale dell'art. 1123, comma 1, c.c.
- Le opere e i manufatti aventi funzione di protezione e conservazione dell'edificio rispetto ad umidità e infiltrazioni sono, di regola, comuni all'intero fabbricato e le relative spese vanno ripartite in proporzione al valore delle singole proprietà esclusive.
- La delibera assembleare che dispone l'installazione di impianti di videosorveglianza su parti comuni è legittima se assunta con la maggioranza prevista dalla legge condominiale; non è necessario l'unanime consenso dei partecipanti.
- Per invocare l'esonero dalle spese di un'innovazione occorre dimostrare che l'opera sia suscettibile di utilizzazione separata e presenti, in concreto, carattere voluttuario o eccessivamente gravoso; il relativo onere probatorio grava sul condomino interessato.
- La valutazione circa la natura voluttuaria o l'eccessiva onerosità dell'innovazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge pertinente.
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