Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3012/2026 - Napoli, Sezione 7

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO Formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1326/2024, depositata e resa pubblica il 29.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 892/2023.

Giustizia amministrativa202502598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1326/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito con memoria di stile chiedendo il rigetto. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria del 19 maggio 2025, nonché la notificazione della sentenza all'Amministrazione l'11 ottobre 2024, con attestazione di conformità, e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza, mediante la corresponsione al ricorrente di quanto riconosciuto dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il giudice ha precisato che la penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il compenso del Commissario è stato determinato in € 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, al contributo unificato se versato e alla distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata anche parametrandola all'interesse legale sulla somma dovuta; essa ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare sin d'ora un Commissario ad acta con i poteri necessari all'adempimento, anche con facoltà di delega e di adottare gli atti contabili occorrenti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione esclusivamente sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se precedente.
  • La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro l'interesse legale applicato alla somma oggetto dell'obbligo di pagamento, in assenza di valide ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.