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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33457/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasceva da un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi imputati al socio in proporzione alla quota di partecipazione in una società in accomandita semplice, già oggetto di accertamento. I giudici di merito avevano ritenuto inapplicabile la presunzione di maggior reddito in capo al socio limitatamente responsabile, anche perché l'atto impositivo traeva origine da contestate falsificazioni delle schede carburante poste in essere dall'accomandatario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la violazione del contraddittorio tra società e soci, dunque il difetto di integrazione del litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare sul contraddittorio e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, demandando a quel giudice anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "l'unitarietà dell'accertamento ... delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917"

    L'accertamento dei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci rendono inscindibile la controversia tra società e soci, salvo questioni personali.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario"; "impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92"

    Nel contenzioso tributario relativo a redditi di società di persone, la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari comporta nullità assoluta del giudizio e obbligo di integrazione del contraddittorio.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29"

    La riunione dei processi può essere utilizzata, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la lite riguarda un avviso di accertamento unitario relativo a società di persone e soci, il giudice deve assicurare il contraddittorio pieno; in difetto, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice.
  • In presenza di identità di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, trattazione nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni, la riunione dei giudizi può evitare il rinvio al primo giudice per esigenze di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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