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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29794/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il maggiore reddito di una società a responsabilità limitata e recuperato IRES, IVA e IRAP per l’anno 2010, imputando inoltre al socio al 50% la presunta distribuzione di utili extra-contabili in ragione della ristretta base sociale. Il contribuente aveva impugnato l’atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo superata la presunzione di distribuzione degli utili occulti grazie alla prova contraria dell’estraneità del socio alla gestione societaria, desunta dai rapporti conflittuali tra i soci, dalle liti civili e penali insorte tra loro e dalla revoca dell’incarico al commercialista di fiducia. In Cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 10, d.P.R. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare provata l’estraneità del socio alla conduzione e al controllo della società sulla base di elementi insufficienti, quali la semplice inimicizia tra i soci e l’interruzione dei rapporti con il commercialista.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la distribuzione ai soci in proporzione alle quote, ma tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria dell’estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria oppure della mancata distribuzione e dell’accantonamento o reinvestimento degli utili. Nel caso concreto, ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato, con apprezzamento di fatto immune da censure di legittimità, la profonda conflittualità tra socio e amministratore e la rottura dei contatti anche tramite il professionista della società, traendone logico-deduttivamente l’impossibilità per il socio di controllare la gestione e quindi di partecipare alla distribuzione degli utili occulti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 10, d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non ne offre una lettura autonoma, limitandosi a ritenere corretta l’applicazione del principio presuntivo in tema di utili extracontabili.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in combinato disposto con la disciplina dell’accertamento induttivo; la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base sociale è una presunzione semplice fondata su massime di अनुभवienza e superabile con prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta in realtà volta a censurare la valutazione di concludenza degli indizi operata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati non integra una presunzione di secondo grado vietata, poiché il fatto noto è costituito dalla ristrettezza della compagine sociale e dal reciproco controllo normalmente esistente tra i soci.
  • Il socio può vincere la presunzione dimostrando, con prova contraria, la propria estraneità alla gestione e conduzione della società oppure che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
  • La valutazione circa la sussistenza dell’estraneità del socio alla gestione societaria e la concludenza degli indizi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di legittimità.
  • Quando la censura formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a contestare il peso probatorio attribuito agli indizi, essa non prospetta un errore di diritto, bensì una critica inammissibile/infondatamente rivolta al merito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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