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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 18/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.​

Giustizia amministrativa202511558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. lamentando l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 18 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato portato in camera di consiglio anche per la decisione sull'istanza cautelare e, previo avviso alle parti, definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha determinato l'attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

    Consente di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, quando siano integrati i presupposti indicati dalla norma e le parti siano state sentite.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale richiesto.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio ex art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la specifica pretesa fatta valere dal ricorrente.
  • Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state previamente sentite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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