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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10361/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e carenza del dolo per il reato di appropriazione indebita, sostenendo si tratti di inadempimento civilistico per mancanza di atti di disposizione diversi dall'uso e per la chiusura del contratto; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 541 c.p.p.: censura per la liquidazione, in sede di appello, di euro 900 in favore della parte civile che non era però comparsa nel giudizio di secondo grado e non aveva depositato conclusioni né nota spese

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte ammissibile. Ha respinto (manifestamente infondato) il primo motivo, confermando la sussistenza del reato di appropriazione indebita sulla base della interversio possessionis (trattenimento del mezzo oltre la scadenza del noleggio, rifiuto di restituirlo, giustificazioni strumentali, consegna solo alla presenza dei carabinieri). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che condannava l'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore della parte civile (liquidazione di euro 900 oltre accessori), ritenendola errata perché la parte civile non aveva svolto alcuna attività difensiva in appello e non aveva sostenuto spese in quel grado. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Il motivo invocava la violazione di tale norma in relazione alla liquidazione delle spese; dal testo della sentenza si evince che la Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione delle spese a favore della parte civile in assenza di attività difensiva in appello, con la conseguenza che non è dovuta alcuna rifusione per il grado in cui non è stata svolta difesa

  • art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui la "revoca tacita" della costituzione di parte civile prevista da questa norma è applicabile solo al giudizio di primo grado; pertanto la mancata comparizione della parte civile in appello e l'omessa presentazione di conclusioni non equivalgono alla revoca tacita e non autorizzano di per sé la liquidazione di spese dell'appello

Massime di principio

  • Per configurare l'appropriazione indebita non è indispensabile una diffida formale: la conservazione del bene oltre il termine contrattuale, la conoscenza della volontà del proprietario di riaverlo e il rifiuto di restituirlo possono integrare l'interversio possessionis e il dolo necessario
  • La sottoscrizione finale di adempimenti documentali o la successiva regolarizzazione della posizione non escludono automaticamente la rilevanza penale dei comportamenti precedenti, se dal complesso probatorio emerge volontà di trattenere il bene
  • La parte civile assente in appello che non produce conclusioni né nota spese non ha diritto automatico alla liquidazione delle spese di costituzione e difesa per quel grado, poiché in mancanza di attività difensiva non risultano spese sostenute
  • La revoca tacita della costituzione di parte civile prevista dall'art. 82, comma 2, c.p.p. opera solo in primo grado; l'assenza in appello non produce gli stessi effetti
  • In cassazione è possibile ottenere l'annullamento limitato a singole statuizioni (es. condanna alle spese) senza riforma dell'intera sentenza: gli interessi del ricorrente devono mirare a punti specifici e motivati del provvedimento impugnato

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