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Sentenza

Sentenza n. 4262/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale

Giustizia amministrativa202513480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, qualificato anche come silenzio/rigetto, formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale. Nelle more del giudizio, a seguito della presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, dando avvio al procedimento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse attivazione del relativo procedimento e soddisfacesse la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei diversi profili sostanziali e processuali del caso; l'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio amministrativo, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda integra l'attivazione del procedimento quando tale attività soddisfa la specifica pretesa dedotta in giudizio; in tal caso, la controversia può essere dichiarata cessata ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione di merito sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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