Sentenza n. 4262/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale
Esito
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, qualificato anche come silenzio/rigetto, formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale. Nelle more del giudizio, a seguito della presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, dando avvio al procedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse attivazione del relativo procedimento e soddisfacesse la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei diversi profili sostanziali e processuali del caso; l'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio amministrativo, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda integra l'attivazione del procedimento quando tale attività soddisfa la specifica pretesa dedotta in giudizio; in tal caso, la controversia può essere dichiarata cessata ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione di merito sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →