Sentenza n. 340/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 27 dicembre 2013, prot.6935/C14 (CIG 4411145003) nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 6211-C14 del 15 ottobre 2014; prot. 7803/C14 del 17 dicembre 2014; prot. 1853/C14 del 27 marzo 2015; prot. 5595 C14 del 15 ottobre 2015; prot. 2136/C14 del 6 aprile 2016; prot. 6928 del 14 novembre 2016; prot. 3694 del 1 giugno 2017; prot. 8419 del 30 novembre 2017; prot. 1916 06-02 del 19 marzo 2018; prot. 5674 del 20 settembre 2018), emessi dall’ l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Giannone di Pulsano (TA) nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione»; e, ove occorrer possa, per l’annullamento -della nota prot.7099 del 14 ottobre 2023, comunicata in data 19 ottobre 2023, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Giannone ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; -della nota trasmessa a mezzo pec in data 20 novembre 2023, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Giannone ha confermato il diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l. nonché della nota dell’USR Puglia prot. 37923 del 09/10/2023, ivi richiamata ma non allegata alla stessa; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: -dell’importo complessivo di €2.893,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio2020, -degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia, unitamente al mancato pagamento degli importi richiesti a titolo di revisione e interessi moratori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturata dal settembre 2018 nell’ambito del contratto stipulato tramite ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi esecutivi di una convenzione Consip, nonché, ove necessario, l’annullamento delle note con cui l’istituto scolastico aveva negato e poi confermato il diniego della revisione. Ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di euro 2.893,00 oltre IVA, per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, e degli interessi moratori. I motivi erano articolati nella deduzione del diritto alla revisione prezzi ai sensi della clausola contrattuale e dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, nella quantificazione dell’importo secondo l’art. 9.4 del capitolato tecnico e nella spettanza degli interessi moratori. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’importo richiesto era stato integralmente pagato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, in quanto relativa alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo in un contratto pubblico di servizi a esecuzione continuata o periodica. Ha richiamato l’art. 244 d.lgs. 163/2006, l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e l’art. 115 d.lgs. 163/2006, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4985 del 9 giugno 2025. Nel merito, ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio era intervenuto l’integrale pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente, con piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa e conseguente assenza di ulteriore utilità della pronuncia. La declaratoria è stata resa ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Tribunale non ha quindi deciso nel merito la fondatezza del diritto alla revisione, la quantificazione o gli interessi. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della recente definizione della questione di giurisdizione e dell’infondatezza della pretesa relativa alla decorrenza degli interessi dal momento del dovuto anziché dall’eventuale sentenza di accoglimento.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 163/2006
Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici
La disposizione è richiamata quale norma di raccordo per l’individuazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163
La controversia sulla clausola di revisione prezzi e sul relativo provvedimento applicativo, in un contratto pubblico di servizi a esecuzione continuata o periodica disciplinato dall’art. 115 d.lgs. 163/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La norma costituisce il fondamento della clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
L’integrale soddisfazione sopravvenuta della pretesa elimina ogni utilità residua della pronuncia di merito e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Le controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi e al relativo provvedimento applicativo, quando riguardano contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 d.lgs. 163/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente e in modo irretrattabile la pretesa azionata, viene meno ogni utilità della decisione di merito e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione sopravvenuta non comporta una decisione nel merito sulla fondatezza originaria della pretesa, salvo quanto necessario per la definizione della controversia e delle spese.
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