Sentenza del 16/07/2019 n. 31002 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni -Sanzioni penali - Imposta evasa - Accertamento del relativo ammontare da parte del giudice penale - Sequestro preventivo - Quantificazione del profitto del reato - Accordo conciliativo - Non vincolatività per il giudice penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il mantenimento di un sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto in relazione a reati tributari, sostenendo che l'importo sequestrato dovesse essere ridotto in conformità agli accordi conciliativi e all'accertamento con adesione conclusi con l'Agenzia delle Entrate. A loro avviso, tali procedure avevano rideterminato l'imposta effettivamente dovuta e rendevano ingiustificato il sequestro della somma eccedente. Denunciavano inoltre violazione delle norme sul sequestro e sulla confisca, nonché motivazione insufficiente circa le ragioni per cui il giudice penale si era discostato dalla quantificazione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che l'accertamento dell'imposta evasa e la determinazione del profitto del reato spettano autonomamente al giudice penale, senza alcuna pregiudiziale tributaria. Gli accordi conciliativi e l'accertamento con adesione possono essere valutati, ma non vincolano il giudice penale, che può discostarsene quando disponga di elementi di fatto e fornisca una motivazione congrua. Nel caso concreto, il Tribunale aveva spiegato che gli accordi si fondavano anche su valutazioni discrezionali, esigenze deflattive e riconoscimento di costi non adeguatamente documentati, mentre il procedimento penale richiedeva una verifica autonoma dell'IRES e dell'IVA evase. La Corte ha inoltre ribadito che l'impegno a pagare o il pagamento parziale non fanno venir meno il sequestro: la confisca non opera sulla parte coperta dall'impegno finché questo viene rispettato, mentre solo l'integrale pagamento impedisce la duplicazione della pretesa e può determinare il venir meno del vincolo.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
La norma costituiva il titolo dei reati tributari contestati, riferiti alle dichiarazioni dei redditi della società e alla presunta evasione di IRES e IVA.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La disposizione era contestata per ulteriori condotte di evasione dell'IVA e costituiva il presupposto dei provvedimenti cautelari.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, comma 2
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro
L'impegno di pagamento non impedisce l'adozione del sequestro o della confisca, ma ne sospende l'efficacia sulla parte coperta dall'impegno, salvo che il pagamento non venga eseguito. Solo l'integrale pagamento del debito tributario evita la duplicazione della sanzione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale
La disposizione conferma l'autonomia tra procedimento tributario e procedimento penale, che si estende anche alla determinazione dell'imposta evasa rilevante per sequestro e confisca.
Codice di procedura penale, artt. 321, 322-bis e 325
Sequestro preventivo; appello contro i provvedimenti di sequestro; ricorso per cassazione per violazione di legge
Il sequestro preventivo può essere impugnato secondo le forme previste e, in cassazione, sono deducibili soltanto violazioni di legge, inclusa l'assoluta mancanza o l'apparenza della motivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48
La conciliazione tributaria definisce la pretesa fiscale nel procedimento amministrativo o tributario, ma la quantificazione concordata non vincola il giudice penale nella verifica dell'imposta evasa ai fini del reato.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione può rideterminare la pretesa tributaria, ma non costituisce una prova vincolante né una pregiudiziale per il giudice penale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 4
I costi e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi
Il giudice ha ritenuto non sufficientemente certi e precisi alcuni costi riconosciuti negli accordi con l'Agenzia delle Entrate, considerandoli frutto di valutazioni conciliative non automaticamente utilizzabili nel procedimento penale.
Massime di principio
- In materia di reati tributari, il giudice penale determina autonomamente l'imposta evasa e il profitto confiscabile; l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del giudice tributario non lo vincola.
- Un accordo conciliativo o un accertamento con adesione rappresenta un elemento valutabile, ma non impedisce al giudice penale di adottare o mantenere un sequestro per un importo maggiore, purché indichi concretamente gli elementi di fatto e le ragioni della diversa quantificazione.
- La sola sottoscrizione di un piano di pagamento o il pagamento parziale non comportano automaticamente la riduzione o la revoca del sequestro; in linea generale, occorre l'integrale pagamento della parte di debito rilevante per evitare la duplicazione della confisca.
- Per contestare efficacemente un sequestro in sede penale non è sufficiente richiamare l'importo concordato con l'Amministrazione finanziaria: è necessario dimostrare, con documentazione contabile e argomentazioni puntuali, che la quantificazione penale è errata o non adeguatamente motivata.
- La motivazione del giudice penale deve spiegare perché la ricostruzione fiscale amministrativa non sia attendibile nel caso concreto; una motivazione specifica consente al giudice di discostarsi dall'accordo senza introdurre una pregiudiziale tributaria.
- La valutazione penale deve concentrarsi sulle imposte rilevanti per il reato contestato, come IRES e IVA, e non necessariamente coincidere con una definizione amministrativa che includa anche tributi diversi, come l'IRAP.
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