Ordinanza n. 1130/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 14/01/2025 n. Registro Ufficiale 0001354 resa dal Direttore Generale del Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Concetta Aiello nata il 27 maggio 1967 a Casteldaccia (PA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2024 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18885 del 10 maggio 2024, come citata in premessa, è rigettata”; del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna come titolo valido per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di rigetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa all'istanza di riconoscimento di un attestato formativo denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha inoltre impugnato il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; ai fini cautelari, la questione esaminata dal TAR ha riguardato esclusivamente la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevando il periculum in mora, ha osservato che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso suscettibile di essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento, poiché il contratto prodotto in giudizio era scaduto il 21 gennaio 2026. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La decisione non definisce il merito della controversia né contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un danno grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato, senza che l'ordinanza ne esamini la legittimità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile concretamente riferibile all'efficacia dell'atto impugnato.
- La mera allegazione di un rapporto di lavoro non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora quando il contratto prodotto risulti già scaduto al momento della decisione cautelare.
- Quando il giudice cautelare esclude il periculum in mora, può respingere la domanda cautelare senza definire nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
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