Sentenza n. 1100/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di sospensione della “patente di guida -OMISSIS- categ. B rilasciata/duplicata il -OMISSIS- dalla Prefettura/dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Roma (U.C.O.)” “Prot. -OMISSIS-”, emesso in data -OMISSIS- dall’Ufficio della -OMISSIS-, in persona del suo Direttore in carica, e notificato a mezzo del servizio postale in data -OMISSIS-; della “Nota n. -OMISSIS- [del]la Commissione -OMISSIS-”, non notificata e non comunicata e, quindi non integralmente conosciuta; nonché di ogni altro provvedimento e/o atto antecedente e/o successivo comunque connesso, noto od ignoto al ricorrente. Con i motivi aggiunti: del “02-Certificato di NON idoneità” della Commissione medica locale del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione della patente di guida, unitamente alla nota e al certificato della Commissione medica locale recanti il giudizio di temporanea non idoneità alla guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione della patente e, con motivi aggiunti, il certificato della Commissione medica locale attestante la non idoneità alla guida. Ha dedotto: violazione dell’art. 2 l. 241/1990 ed eccesso di potere, poiché la sospensione sarebbe stata adottata oltre dieci mesi dopo la visita medica, in violazione del termine generale di trenta giorni; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, perché il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare per relationem la nota della Commissione medica, priva di un’esposizione delle criticità fisiche o psichiche riscontrate; violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di istruttoria; con i motivi aggiunti, ha contestato inoltre la motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà del certificato di non idoneità. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, ritenendo comunque ostativo il giudizio medico di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il superamento del termine di conclusione del procedimento non determini, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivo: i termini procedimentali hanno normalmente natura ordinatoria e il ritardo può rilevare sul piano della performance e della responsabilità del funzionario, oltre a poter fondare, ricorrendone i presupposti, pretese risarcitorie o indennitarie, ma non invalida automaticamente l’atto. Nel caso concreto, inoltre, il potere esercitato tutela la sicurezza della circolazione, interesse pubblico permanente e non esauribile per effetto del decorso del tempo. Quanto alla motivazione, il giudice ha affermato che l’accertamento sanitario e la relativa motivazione spettano alla Commissione medica locale, mentre l’Ufficio della motorizzazione deve recepirne il giudizio vincolante, anche mediante motivazione per relationem. Le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di palese inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà, vizi non riscontrati. Il giudizio di non idoneità risultava fondato sugli esiti di un ictus talamico, sull’invalidità civile totale e sulla permanente inabilità lavorativa, elementi ritenuti idonei a giustificare prudenzialmente il diniego allo stato del rilascio o del rinnovo della patente, in funzione della sicurezza della circolazione. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta formalistica: il ricorrente aveva potuto interloquire sia davanti alla Commissione di prima istanza sia davanti a quella di seconda istanza e non aveva indicato quali ulteriori elementi avrebbe potuto produrre per ottenere un esito diverso. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il termine di conclusione del procedimento è normalmente ordinatorio; la sua violazione non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento tardivo.
art. 2, comma 9, l. 241/1990
Il ritardo nell’adozione del provvedimento rileva, secondo il giudice, sul piano della performance individuale e delle responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, non sulla validità dell’atto.
art. 2-bis l. 241/1990
La conclusione tardiva può comportare risarcimento del danno ingiusto, in presenza di dolo o colpa, oppure indennizzo da mero ritardo, ma non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di sospensione può essere resa per relationem mediante richiamo al giudizio vincolante della Commissione medica competente.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non conduce all’annullamento quando l’interessato abbia comunque partecipato sostanzialmente al procedimento e non indichi quali elementi ulteriori avrebbe potuto dedurre per incidere sull’esito.
art. 119, comma 2, d.lgs. 285/1992
“l'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali [...] nei riguardi: [...] d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida”
La verifica dei requisiti psichici e fisici per la patente spetta alle Commissioni mediche locali nei casi in cui sorgano dubbi sull’idoneità e sulla sicurezza della guida.
art. 319 d.P.R. 495/1992
“per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida [...] occorre che il richiedente [...] non risulti affetto da malattia fisica o psichica [...] tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli”
La patente può essere rilasciata o confermata solo quando le condizioni fisiche o psichiche accertate non pregiudichino la sicurezza della guida.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- La tardiva conclusione di un procedimento amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento adottato oltre il termine, salvo che una specifica disciplina attribuisca al termine natura perentoria o ricolleghi espressamente al suo superamento un effetto decadenziale o invalidante.
- Quando l’amministrazione esercita poteri di vigilanza e controllo diretti a tutelare un interesse pubblico permanente, quale la sicurezza della circolazione, il decorso del tempo non esaurisce né degrada l’interesse pubblico e non impedisce l’adozione tardiva del provvedimento necessario alla sua tutela.
- Nel procedimento relativo all’idoneità psico-fisica alla guida, la valutazione tecnica compete alla Commissione medica locale; l’ufficio della motorizzazione, essendo tenuto a recepirne il giudizio vincolante, può motivare il provvedimento sospensivo mediante rinvio per relationem al giudizio medico.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle Commissioni mediche locali è limitato alla verifica di vizi manifesti, quali palese inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà, e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando l’interessato abbia avuto concrete possibilità di partecipare davanti agli organi competenti e non dimostri quali specifici elementi avrebbe potuto introdurre per determinare un diverso esito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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