Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
DE BELLIS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 26/11/2020 con cui era stata affermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., lamentando (i) l'intervenuta prescrizione del reato anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata, (ii) la nullità della citazione in primo grado, (iii) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e (iv) il diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente ha dedotto altresì che la sospensione dei termini processuali prevista per il contenimento della pandemia (art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18 conv. L. 24/04/2020, n.27) avrebbe inciso sul decorso della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sospensione ex art. 83, comma 2, d.l. n.18/2020 si applica soltanto ai procedimenti nei quali, nel periodo di riferimento, risultino effettivamente operanti termini procedurali per compiere specifici atti; nella fattispecie non risultavano termini pendenti ricadenti nella causa di sospensione. Di conseguenza la prescrizione del reato era intervenuta e il ricorrente non aveva rinunciato ad avvalersene. Non emergendo elementi tali da escludere l'esistenza del fatto o la sua commissione (ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
reato contestato: art. 496 cod. pen.
articolo indicante il reato per cui è stato condannato l'imputato; la sentenza si limita a registrare l'imputazione senza riesaminare il merito dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18, conv. L. 24/04/2020, n.27
la sospensione dei termini procedurali per Covid-19 si applica esclusivamente ai procedimenti in cui, nel periodo indicato, fossero effettivamente pendenti termini per compimento di specifici atti; se non risultano termini pendenti la sospensione non opera e non interrompe il decorso della prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
norma richiamata dal ricorrente come possibile causa di applicazione di un beneficio; la Corte non ha affrontato il merito della sua applicazione in quanto ha disposto l'annullamento per prescrizione, estinguendo il reato
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 129, comma secondo, c.p.p.
norma sulla esclusione dell'esistenza del fatto o della rilevanza penale; la Corte ha verificato e ritenuto che non sussistono, con evidenza, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto o la commissione da parte dell'imputato
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. 17/03/2020, n.18 si applica soltanto se nel periodo indicato erano effettivamente pendenti termini processuali per atti specifici; in assenza di termini pendenti la sospensione non interrompe il decorso della prescrizione.
- Se la prescrizione del reato si è già compiuta prima della deliberazione impugnata e il ricorrente non ha rinunciato al suo diritto, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle altre eccezioni procedurali o di merito.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione prevale e rende ininfluente la valutazione di altre questioni (nullità della citazione, vizi di motivazione, applicazione di benefici), salvo che tali questioni siano decisive per impedire il riconoscimento della prescrizione.
- Per opporsi validamente all'applicazione della sospensione Covid occorre indicare e provare quali termini processuali fossero effettivamente pendenti nel periodo di sospensione e come questi avrebbero inciso sul decorso della prescrizione.
- La mera allegazione di nullità procedurali o richieste di benefici (es. art. 131-bis) non impedisce l'annullamento per prescrizione se non sono dimostrati elementi suscettibili di escludere l'intervenuta estinzione del reato.
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