Cassazione Penale, Sentenza n. 27622/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li condannava per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e reati connessi sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe omesso di esaminare un motivo aggiunto (pervenuto in cancelleria il 22/06/2022) relativo all'identificazione degli imputati. In particolare si denunciava l'inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuato da ufficiale di polizia giudiziaria e si affermava che le intercettazioni usate a corroborare quel riconoscimento erano state acquisite in un momento successivo, per cui non potevano convalidarlo.
La decisione
I ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. sono stati ritenuti infondati e respinti. Il Collegio ha ritenuto ininfluente l'errata denominazione del motivo aggiunto come "memoria" e ha ritenuto che le censure sull'identificazione siano state comunque esaminate e compiutamente disattese. La Corte ha confermato che la decisione di merito si basa non solo sul riconoscimento fotografico ma su plurime emergenze istruttorie concludenti (conversazioni intercettate, chiamata telefonica dalla moglie all'utenza riconducibile a uno dei Domi, informazioni fornite dall'ufficiale di collegamento albanese, e soprattutto il rinvenimento di due fotocopie della carta d'identità di Domi Elton addosso a un coimputato durante un arresto in flagranza, elemento reputato dirimente). Alla luce di ciò non si è configurato un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
La norma disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ricorda il perimetro ristretto del rimedio: rilevabile solo se l'errore è di percezione che determina una falsa rappresentazione fattuale, non per valutazioni critiche o di merito.
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Principio secondo cui l'omesso esame di un motivo non costituisce errore di fatto quando il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la motivazione della sentenza.
Sez. U., n. 16104 del 27/03/2002 (De Lorenzo)
Conferma l'orientamento sulle conseguenze dell'omessa disamina di motivi e sul concetto di assorbimento da parte di altri argomenti trattati.
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 (Macrì)
Ribadisce che l'omissione può essere non rilevante se le censure risultano valutate implicitamente nel contesto della motivazione.
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio: il rimedio ex art. 625-bis è precluso quando l'errore attiene a valutazioni che implicano un apprezzamento critico non meramente percettivo.
Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Ulteriore supporto ai limiti dell'errore di fatto e alla necessità che l'errore derivi da una rappresentazione percettiva fuorviata, non da differenze di valutazione.
Massime di principio
- L'omesso esame formale di un motivo non comporta automaticamente la configurabilità di un errore di fatto: è necessario dimostrare che sia intervenuta una falsa percezione dei fatti non correggibile da una lettura coerente della motivazione.
- Se la motivazione di merito si fonda su una pluralità di elementi probatori, l'attacco limitato a uno solo di tali elementi (es. riconoscimento fotografico) difficilmente porta all'annullamento quando esistono altri riscontri concreti e convergenti.
- Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. è applicabile solo per errori percettivi evidenti; le divergenze valutative o critiche sull'apprezzamento della prova rientrano nell'area dell'errore di giudizio e non sono adeguate al rimedio straordinario.
- La tempestività e la prova di deposito di atti aggiunti sono importanti ma l'eventuale errore formale sulla datazione o denominazione di un atto non è decisivo se il contenuto è comunque stato considerato nella motivazione.
- In casi di identificazione contestata, elementi materiali rinvenuti (es. documenti di identità collegati a terzi coindagati) e riscontri investigativi esterni possono costituire fattori dirimenti che sorpassano la sola prova del riconoscimento fotografico.
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