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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20464/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/04/2021 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il provvedimento del 28/01/2021 che negava l'applicazione dell'indulto ex art. 1, legge 31/07/2006 n.241. Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'indulto alle pene risultanti dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (reati: 1) associazione delinquere e detenzione illegale di armi, condanna definitiva del 2002; 2) associazione mafiosa ed estorsione, condanna del 2017), sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare la pena come unica e applicare l'indulto senza scindere le condanne, contestando l'interpretazione degli artt. 663 e 657 c.p.p. e la motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico: ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui l'indulto (art. 1 legge n.241/2006) si applica solo ai reati commessi entro il 2 maggio 2006 e pertanto il provvedimento di esecuzione dovette essere scisso per verificare quali reati rientrassero nel beneficio. Inoltre la Corte ha confermato che la pena riferita al reato anteriore era già interamente espiata in custodia cautelare (5/5/1997-4/5/2000) e che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., tale periodo non poteva essere computato a favore dei reati commessi successivamente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241

    Il beneficio dell'indulto è limitato ai reati commessi sino alla data del 2 maggio 2006; non può essere esteso a reati commessi successivamente a tale data.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Consente il computo della custodia cautelare subita o della pena espiata per altro reato solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; vieta quindi di attribuire crediti di pena preesistenti a reati commessi dopo.

  • art. 663 c.p.p.

    Disciplina gli effetti di provvedimenti che incidono sull'esecuzione della pena (tra cui istanze di benefici); il giudice dell'esecuzione deve applicare l'istituto richiesto nei limiti fissati dalla legge sostanziale.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Imposta il requisito di specificità delle censure quando si deducono vizi di motivazione in Cassazione; censure generiche o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; qui applicata con contestuale ordine di versamento in favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, citata)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza se le doglianze sono generiche, non confrontano la motivazione o ripropongono questioni già definite in senso contrario senza nuovi argomenti.

Massime di principio

  • L'indulto deve essere applicato solo ai reati commessi entro il termine temporale stabilito dalla legge che lo concede; per reati commessi dopo tale termine il beneficio non è applicabile.
  • Nel caso di provvedimento di esecuzione per pene concorrenti il giudice dell'esecuzione è tenuto a scindere il provvedimento per verificare, reato per reato, l'eventuale spettanza del beneficio temporale.
  • I periodi di custodia cautelare o le pene già espiate possono essere computati a favore di altra pena solo se quei periodi sono successivi alla commissione del reato per il quale si determina la pena (art. 657, comma 4, c.p.p.).
  • Le impugnazioni in Cassazione che deducano inosservanza o erronea applicazione di legge devono essere formulate con specificità e confronto puntuale con la motivazione; censure generiche o contrarie alla giurisprudenza consolidata sono inammissibili.
  • Proporre ricorso manifestamente infondato può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende).

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