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Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - Salerno, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'atto di significazione e diffida del 15.11.2024, prot. n. 46425, con il quale i ricorrenti hanno sollecitato il Comune di Capaccio Paestum ad emettere i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e/o di autotutela ex art. 21 nonies, l. 241/1990, con riferimento alla SCIA edilizia prot. n. 10400/2023 rilasciata alla Sig.ra Genoveffa Voza; e per l'effetto per la declaratoria dell'obbligo in capo alla convenuta amministrazione di dichiarare la SCIA 10400/2023 inefficace perchè, in quanto fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrisponde al modello legale con derivata inidoneità a legittimare lo svolgimento dell'attività privata; di ordinare la demolizione delle opere medio tempore eventualmente già realizzate, con ripristino dell'originario stato dei luoghi, in uno alla comminatoria delle relative sanzioni di legge; nonché, in via subordinata, per l'annullamento previa sospensione: dell'atto prot. n. 22572 del 13.06.2025 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capaccio Paestum ha revocato l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 32/2025, mai comunicato ai ricorrenti; 2) dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 32/2025 - prot. n. 11568 del 25.03.2025, atto non conosciuto perchè mai comunicato ai ricorrenti; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compresi, per quanto di ragione, del verbale non conosciuto prot. n. 9170 del 10.03.2025, del verbale non conosciuto prot. n. 18038 del 12.05.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento previa sospensione: 1) del provvedimento prot. n. 49349/2025 del 30.12.2025, successivamente comunicato, con il quale la Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capaccio Paestum ha archiviato il “procedimento di verifica dei presupposti rif. SCIA 10400/2023 ed esercizio dei conseguenti provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e/o di autotutela ex art. 21 nonies, L. 241/1990”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compresi, per quanto di ragione, gli atti allegati al provvedimento sub 1.

Giustizia amministrativa202501968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza di verifica della SCIA edilizia e, con motivi aggiunti, provvedimento comunale di archiviazione del procedimento di verifica dei presupposti della SCIA e di esercizio dei poteri inibitori o di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di immobili confinanti con quello della controinteressata e comproprietari di una strada privata di accesso alla spiaggia e alle rispettive proprietà, hanno chiesto in via principale l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza con cui avevano sollecitato l’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA edilizia presentata dalla controinteressata, nonché la declaratoria della sua inefficacia e la demolizione delle eventuali opere realizzate. In via subordinata hanno impugnato l’ordinanza di sospensione dei lavori, il successivo atto denominato di revoca e i verbali presupposti. Nelle more il Comune ha definito il procedimento con un provvedimento di archiviazione, ritenendo che le questioni dedotte avessero natura privatistica e non potessero essere risolte dall’amministrazione, nonché insussistente un interesse pubblico prevalente all’annullamento d’ufficio. I ricorrenti hanno impugnato l’archiviazione con motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 19 l. 241/1990, degli artt. 11, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, violazione del giusto procedimento, dei principi di buon andamento, buona fede e collaborazione, nonché eccesso di potere per carenza e contraddittorietà dell’istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, sviamento, illogicità, irragionevolezza e perplessità. In particolare, hanno contestato la mancata verifica della disponibilità giuridica dell’area interessata dal parcheggio previsto dalla SCIA, anche in relazione a una porzione in comproprietà, e la mancata valutazione dell’eventuale decadenza dell’originario permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori.

La decisione

Il TAR ha ritenuto corretta la trattazione con rito ordinario del cumulo tra domanda avverso il silenzio e domanda demolitoria, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., rilevando che la trattazione ordinaria di una controversia soggetta a rito speciale non determina una patologia processuale quando sia garantita la pienezza del contraddittorio. La domanda demolitoria proposta contro l’ordinanza di sospensione dei lavori è stata dichiarata inammissibile per carenza originaria di interesse: il provvedimento aveva natura temporanea, non era lesivo per i ricorrenti e la sua efficacia era comunque cessata. È stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse anche l’impugnazione dell’atto di revoca della sospensione, qualificato come mera presa d’atto della cessazione dell’effetto sospensivo, privo di contenuto dispositivo sugli effetti della SCIA. L’azione avverso il silenzio è stata dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., perché nelle more il Comune aveva adottato un provvedimento espresso, ancorché sfavorevole ai ricorrenti. I motivi aggiunti sono stati invece accolti. Il Collegio ha chiarito che il terzo che intenda contrastare un’attività edilizia oggetto di SCIA deve sollecitare i poteri di controllo dell’amministrazione e può impugnare il silenzio o il successivo provvedimento espresso. La SCIA produce gli effetti tipici solo se l’attività è riconducibile al modello legale; restano fermi i poteri di vigilanza edilizia e repressivi previsti dal d.P.R. 380/2001. Nel verificare i presupposti del titolo edilizio, il Comune non deve risolvere controversie civilistiche, ma deve svolgere un’indagine seria e rigorosa quando siano conosciuti o immediatamente conoscibili limiti privatistici incidenti sulla disponibilità dell’area, soprattutto se emerga prima facie l’insussistenza della piena disponibilità del bene. Nel caso concreto l’istruttoria aveva apoditticamente recepito la proprietà esclusiva della controinteressata, pur in presenza di documentate contestazioni sulla comproprietà e sull’utilizzo dell’area per le manovre di parcheggio; inoltre il Comune aveva omesso di motivare adeguatamente sulla possibile decadenza dell’originario permesso di costruire. Il provvedimento di archiviazione è stato quindi annullato per carenza e contraddittorietà dell’istruttoria e per difetto di motivazione. L’amministrazione dovrà riesercitare il potere, svolgendo una completa istruttoria e decidendo soltanto all’esito se confermare gli effetti della SCIA o inibirli mediante un provvedimento riconducibile all’autotutela propria della SCIA. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale, riguardanti due azioni soggette a riti diversi

    In caso di cumulo tra domanda soggetta a rito ordinario e domanda soggetta a rito speciale si applica il rito della domanda proposta per prima; la trattazione ordinaria non determina una patologia processuale se assicura la pienezza del contraddittorio.

  • art. 87 c.p.a.

    La trattazione con rito ordinario di una controversia soggetta a rito speciale non invalida il processo quando siano garantiti il contraddittorio e le garanzie processuali.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che definisce il procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    L’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione ... adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa

    La carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA consente l’adozione di provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti dannosi.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Il terzo che intenda contrastare l’attività oggetto di SCIA deve sollecitare i poteri di controllo dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre azione contro il silenzio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La verifica degli effetti della SCIA può condurre, ricorrendone i presupposti, all’adozione di un provvedimento riconducibile all’autotutela, nella peculiare conformazione derivante dalla natura non provvedimentale della SCIA.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi

    Il Comune deve verificare, nei limiti in cui siano conosciuti o immediatamente conoscibili, i limiti privatistici incidenti sulla legittimazione del richiedente, senza sostituirsi al giudice civile e senza comprimere i diritti dei terzi.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza di sospensione dei lavori ha efficacia temporanea e, se non seguita da un provvedimento definitivo, cessa comunque decorso il quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione.

Massime di principio

  • Il terzo che intenda contrastare un’attività edilizia avviata mediante SCIA deve sollecitare i poteri di controllo dell’amministrazione; contro l’inerzia può proporre l’azione avverso il silenzio e contro il successivo provvedimento espresso può proporre motivi aggiunti.
  • La SCIA produce gli effetti giuridici tipici soltanto quando l’attività concretamente intrapresa è riconducibile al modello legale; restano fermi i poteri di vigilanza, inibizione e repressione dell’amministrazione previsti dalla disciplina edilizia.
  • In sede di verifica di una SCIA o di un titolo edilizio, l’amministrazione non deve risolvere controversie civilistiche, ma deve svolgere un’indagine seria e rigorosa quando risultino conosciuti o immediatamente conoscibili limiti privatistici incidenti sulla disponibilità dell’area o sulla legittimazione del richiedente.
  • L’amministrazione incorre in difetto di istruttoria quando archivia il procedimento di verifica della SCIA recependo apoditticamente la titolarità esclusiva dell’area, nonostante documentate contestazioni sulla comproprietà o sull’utilizzo di spazi comuni rilevanti per l’intervento edilizio.
  • Il provvedimento di archiviazione del procedimento di verifica della SCIA è illegittimo per difetto di motivazione se non esamina una specifica circostanza posta a fondamento della contestazione del titolo, quale l’eventuale decadenza dell’originario permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori.
  • L’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori è inammissibile per carenza di interesse quando il provvedimento, temporaneo e non lesivo per il ricorrente, abbia esaurito i propri effetti senza essere seguito da un provvedimento definitivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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