Sentenza n. 95/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung 1) des Beschlusses des Gemeinderats Nr. 35 vom 18.06.2025 und veröffentlicht am 30.07.2025 der Marktgemeinde Mals mit Gegenstand: „Urbanistik – Genehmigung einer Abänderung des Art. 9 der Durchführungsbestimmungen des Gemeindeplanes für Raum und Landschaft der Gemeinde Mals betreffend die Wohnbauzone B – Auffüllzone“ - sowie aller vorbereitenden, der angefochtenen Maßnahme vorangehenden, ihr nachfolgenden oder sonst wie damit zusammenhängenden Akte, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt sind, insbesondere: 2) des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 168 vom 15.04.2025 sowie 3) des Sitzungsentscheids der Gemeindekommission für Raum und Landschaft vom 19.02.2025, nicht veröffentlicht und der Rekursstellerin nach entsprechendem Antrag auf Akteneinsicht am 29.07.2025 zur Kenntnis gebracht.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modifica delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale relativa alle zone residenziali B di completamento, con aumento della densità edilizia, della superficie coperta e dell’altezza massima degli edifici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare comunale, la precedente deliberazione della Giunta e il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, contestando la modifica dell’art. 9 delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale. Ha dedotto: difetto o insufficienza di motivazione, violazione e falsa applicazione della normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sull’urbanistica, illogicità, irrazionalità e sviamento; violazione della disciplina provinciale e della normativa sulla valutazione ambientale strategica, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione del piano delle zone di pericolo e della disciplina provinciale in materia. La ricorrente ha fondato la propria legittimazione e il proprio interesse sull’incremento della densità edilizia, della superficie coperta e dell’altezza massima, prospettando un aumento del rischio idraulico, una perdita di insolazione, un peggioramento della qualità della vita e una diminuzione del valore del proprio immobile, soprattutto in relazione alla possibile sopraelevazione di una struttura ricettiva confinante. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse concreto e attuale, sostenendo che il pregiudizio fosse meramente ipotetico, e, in via subordinata, la tardività del ricorso. Nel corso dell’udienza il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio che, poiché l’interesse dedotto riguardava essenzialmente la posizione del proprietario dell’immobile confinante, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche a tale soggetto quale controinteressato.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità. In via preliminare ha escluso dal materiale valutabile i documenti depositati tardivamente il giorno prima dell’udienza, rilevando che non era stata dimostrata l’impossibilità o l’estrema difficoltà del deposito tempestivo. Quanto all’interesse a ricorrere, il Collegio ha ritenuto generiche e non provate le allegazioni relative all’aumento del rischio idraulico: la modifica impugnata non incideva sul parametro della massima impermeabilizzazione del suolo, che restava invariato, e la ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova del nesso tra l’aumento della superficie edificabile e un pregiudizio concreto al proprio fondo. Anche il dedotto pregiudizio derivante dalla perdita di luce e dal possibile deprezzamento dell’immobile non era attuale, poiché l’utilizzazione delle nuove possibilità edificatorie era subordinata alla previa approvazione di un piano di attuazione. Il ricorso mirava dunque, in sostanza, a impedire che il proprietario confinante potesse in futuro utilizzare le nuove facoltà edificatorie, senza allegazione di una lesione immediata della sfera giuridica della ricorrente. Il Tribunale ha inoltre osservato che, qualora l’interesse azionato riguardi specificamente la posizione di un soggetto individuabile, quest’ultimo deve essere evocato in giudizio quale controinteressato; nel caso concreto il proprietario della struttura confinante era facilmente identificabile. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina i termini per il deposito delle memorie e dei documenti; il Collegio ha escluso dal giudizio i documenti depositati tardivamente senza adeguata giustificazione.
art. 54 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato con riguardo all’istanza necessaria per ottenere l’autorizzazione al deposito tardivo della documentazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito al Collegio di sottoporre d’ufficio alle parti la questione della possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato.
art. 7 l.p. n. 17/1993
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta con riferimento alla motivazione e all’esercizio del potere amministrativo.
art. 103, comma 5, l.p. n. 9/2018
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni dedotte come violate nel primo motivo di ricorso.
artt. 41, comma 5, 53, 54, comma 2 e 56, comma 2, l.p. n. 9/2018
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla pianificazione urbanistica, alla valutazione delle modifiche e al piano delle zone di pericolo; il ricorso non è stato esaminato nel merito.
artt. 6 ss. l.p. n. 17/2017
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati dalla ricorrente in materia di valutazione ambientale strategica; il motivo è rimasto assorbito dall’inammissibilità.
direttiva 2001/42/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata dalla ricorrente con riguardo alla valutazione ambientale strategica; non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- L’impugnazione di una modifica dello strumento urbanistico richiede la dimostrazione di una lesione concreta, immediata e attuale della sfera giuridica del ricorrente e di un’utilità specifica conseguibile mediante l’annullamento; la mera vicinitas o la prospettazione generica di possibili danni non è sufficiente.
- Il proprietario confinante che intenda impedire l’utilizzazione, da parte di un terzo individuabile, di nuove possibilità edificatorie deve allegare e dimostrare un pregiudizio specifico e attuale; non può utilizzare il ricorso per perseguire un astratto interesse alla legalità dell’azione amministrativa o una futura e ipotetica lesione.
- Quando le nuove facoltà edificatorie previste da una modifica normativa o pianificatoria sono subordinate all’approvazione di un successivo piano attuativo o provvedimento applicativo, la modifica non è normalmente impugnabile immediatamente da chi non dimostri una lesione già attuale; l’impugnazione può essere differita all’atto applicativo lesivo.
- Il parametro della superficie edificabile o coperta non coincide necessariamente con quello dell’impermeabilizzazione del suolo; il pregiudizio idraulico non può essere desunto in via automatica dall’aumento della capacità edificatoria, ma deve essere sorretto da allegazioni specifiche e almeno da un principio di prova.
- Se il ricorso riguarda in modo sostanziale e specifico la posizione di un soggetto facilmente individuabile, tale soggetto deve essere evocato in giudizio quale controinteressato, a pena di inammissibilità del ricorso.
- Il deposito tardivo di documenti processuali è ammissibile solo alle condizioni previste dalla disciplina processuale e previa dimostrazione dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di rispettare il termine; documenti già nella disponibilità della parte non possono essere depositati tardivamente senza adeguata giustificazione.
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