Cassazione Penale, Sentenza n. 47271/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; si deduceva errata applicazione di tale norma e manifesta illogicità della motivazione poichè la Corte territoriale avrebbe ritenuto la conoscenza del procedimento del ricorrente sulla base della sola nomina di un difensore e dell'elezione di domicilio nella fase delle indagini, non tenendo conto che: il ricorrente non aveva mai ricevuto atti personalmente; il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato prima della vocatio in iudicium (senza prova di comunicazione della rinuncia); il ricorrente aveva nominato un difensore di ufficio nel processo e non aveva avuto contatti con l'Autorità; pertanto la mera elezione di domicilio o la nomina del difensore in fase precoce non può di per sé fondare la certezza della conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello non si sia uniformata al principio stabilito dalle Sezioni Unite (Ismail, Lovric e successive) secondo cui la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium non può desumersi automaticamente dalla nomina di un difensore o dall'elezione di domicilio nella fase delle indagini. La Cassazione ha affermato che il giudice della rescissione deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a far ritenere la conoscenza del procedimento ovvero la volontaria sottrazione; la mancata prova di contatti con il difensore o la rinuncia del difensore prima della vocatio non legittimano automaticamente l'assunto di colpevole ignoranza. Ha inoltre osservato che il giudice poteva disporre d'ufficio integrazioni istruttorie per accertare l'effettiva conoscenza. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
La norma consente la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; l'onere di allegazione grava sul richiedente ma il giudice può disporre d'ufficio integrazioni istruttorie; non è automaticamente vincolata all'accertamento prodotto ai fini dell'art. 420-bis.
art. 420-bis c.p.p.
Individua ipotesi in cui si può procedere in assenza, ma non crea una presunzione assoluta di conoscenza: le condizioni indicate (es. elezione di domicilio, nomina difensore, misura cautelare) devono essere valutate nel contesto e richiedono la verifica della effettiva conoscenza.
art. 420-quater c.p.p.
Prevede che, quando non si raggiunge la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il giudice disponga la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria; evidenzia la centralità dell'effettività della conoscenza.
art. 161, comma 4 c.p.p.
Regola la notificazione presso il domiciliatario; la validità di tale notifica non sostituisce la necessità di accertare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato quando sia in discussione la legittimità del processo in assenza.
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma procedurale che consente alla Cassazione di annullare e rinviare l'atto impugnato; è stata richiamata per disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
art. 175, comma 2 c.p.p. (richiamato nella motivazione)
Rilevato nel quadro interpretativo relativo alla conoscenza effettiva delle impugnazioni e della restituzione dei termini; sottolinea che non sempre le fasi preliminari sono idonee a far maturare conoscenza dell'accusa come la vocatio in iudicium.
art. 6 CEDU (richiamato in motivazione)
Il principio del giusto processo orienta l'interpretazione: l'ignoranza incolpevole rispetto alla celebrazione del processo può fondare tutela straordinaria (rescisione) se non imputabile all'imputato.
Massime di principio
- La nomina di un difensore o l'elezione di domicilio nella fase delle indagini non producono automaticamente la certezza della conoscenza della vocatio in iudicium; è necessaria la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto e della ricezione dell'atto.
- La certezza della conoscenza del processo è centrale: se il giudice non è certo che l'imputato sia stato informato della vocatio, deve adottare misure (es. notifica personale ex art. 420-quater) o disporre accertamenti istruttori.
- La rinuncia del difensore di fiducia prima della vocatio e l'assenza di prova della sua comunicazione al cliente indeboliscono la presunzione di conoscenza derivante dalla nomina iniziale.
- La mancata diligenza informativa dell'imputato (mancati contatti col difensore) non è di per sé prova di volontaria sottrazione; il giudice deve valutare le condotte nel loro complesso e nel loro concreto rapporto temporale con la vocatio.
- Il rimedio di rescissione ex art. 629-bis è esperibile anche se in sede di cognizione sono state ritenute valide forme di notificazione: il giudice della rescissione valuta autonomamente l'ignoranza non imputabile.
- Per la difesa: raccogliere e documentare la mancata ricezione di atti, l'eventuale rinuncia del difensore non comunicata, e chiedere al giudice integrazioni istruttorie quando sussistono dubbi sulla conoscenza effettiva del processo.
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