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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12733/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Antonino Poliafico (e Nicola Natali), ritenendo che vi fosse difformità tra la contestazione contenuta nell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis e quella del decreto di citazione (diversa qualificazione giuridica dell'episodio: art. 640 cod. pen. vs art. 493-ter cod. pen.), pur essendo identico il fatto materiale contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendo l'ordinanza del Tribunale "abnorme". Ha annullato l'ordinanza di nullità del decreto di citazione a giudizio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo del giudizio, motivando che non sussisteva alcuna nullità: la differente qualificazione giuridica non ha alterato gli elementi essenziali del fatto contestato e l'avviso ex art. 415-bis ha natura sommaria, non costitutiva di un termine di paragone tassativo; inoltre il giudice predibattimentale non ha esperito l'obbligatoria interlocuzione con le parti prevista dall'art. 554-bis prima di dichiarare nullità.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 552

    La nullità del decreto di citazione è prevista solo per carenze dell'identificazione dell'imputato o dell'indicazione di requisiti essenziali; la genericità contestata non può desumersi da semplice confronto con l'avviso ex art. 415-bis

  • Codice di procedura penale, art. 554-bis

    Nel giudizio predibattimentale il giudice deve, anche d'ufficio e sentite le parti, invitare il PM a riformulare l'imputazione se manca la necessaria chiarezza; solo in mancanza di riformulazione può dichiarare la nullità e restituire gli atti

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    L'avviso di conclusione indagini ha funzione sommaria di enunciazione del fatto e non richiede la stessa precisione richiesta per il decreto di citazione a giudizio; quindi non costituisce un termine di paragone tassativo

  • Codice di procedura penale, art. 518

    La nullità per difformità tra atti sopravviene quando il fatto contestato è del tutto "nuovo" o non connesso rispetto a quanto indicato nell'avviso; differenze formali o di qualificazione giuridica non rilevano se il nucleo fattuale è il medesimo

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    comma 3, lett. a) e lett. b)

    Il diritto ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa va valutato in funzione della possibilità di preparare la difesa; l'ampiezza dell'informazione deve essere parametrata alle circostanze della causa

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Prevede la trattazione scritta, menzionata nella fase di esame del ricorso

Massime di principio

  • La diversa qualificazione giuridica del reato tra avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis e decreto di citazione non determina automaticamente la nullità del decreto se il fatto materiale contestato è identico nei suoi elementi essenziali (condotta, oggetto, persona offesa, luogo e tempo).
  • L'avviso ex art. 415-bis ha carattere sommario e non vincola il pubblico ministero nella formulazione definitiva dell'imputazione; esso non è un termine di paragone tassativo per valutare la completezza del decreto di citazione.
  • La nullità del decreto di citazione ai sensi dell'art. 552 c.2 sussiste solo per carenze formali essenziali che impediscono l'identificazione dell'imputato o la comprensione degli elementi fondamentali dell'accusa.
  • Prima di dichiarare la nullità in sede predibattimentale il giudice dovrebbe, ai sensi dell'art. 554-bis, invitare il PM a riformulare l'imputazione; la mancata interlocuzione può rendere abnorme l'ordinanza di nullità.
  • Se la divergenza riguarda fatti 'nuovi' o non connessi rispetto all'avviso ex art. 415-bis (art. 518), allora la declaratoria di nullità è giustificata; occorre valutare concretamente se la difformità pregiudica la possibilità di un effettivo contraddittorio e la preparazione della difesa.
  • In situazioni simili il controllo deve concentrarsi su se il nucleo fattuale è rimasto invariato e se l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa; le differenze meramente qualificatorie non dovrebbero determinare la restituzione degli atti se non impediscono il contraddittorio.

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