Sentenza del 31/01/2017 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Ici / Imu - Agevolazioni - Aliquote agevolate - Richiesta - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'agevolazione non è stata riconosciuta. In assenza della prova della dichiarazione richiesta dal regolamento entro il termine previsto, l'imposta deve essere determinata senza applicare l'aliquota agevolata. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque non accolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione di un'aliquota ICI agevolata diversa da quella ordinaria, sostenendo di avere diritto al beneficio. Il regolamento ICI del Comune di Pescara prevedeva tuttavia, per le agevolazioni diverse da quella relativa all'abitazione principale, la presentazione entro il 31 luglio dell'anno d'imposta di un'apposita dichiarazione sul modello predisposto dall'ufficio comunale. Nel caso esaminato non è stata fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione della richiesta.
Norme richiamate
Regolamento ICI del Comune di Pescara
Per l'applicazione delle aliquote agevolate, eccezion fatta per l'abitazione principale, è necessario aver presentato entro il 31 luglio dell'anno d'imposta apposita dichiarazione sul modello predisposto dell'ufficio comunale.
Il regolamento subordina il riconoscimento dell'aliquota agevolata a un adempimento formale specifico e tempestivo. La prova della sussistenza dei requisiti sostanziali non è sufficiente se manca la documentazione attestante la presentazione della richiesta entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione tributaria locale è subordinata alla presentazione di una dichiarazione o istanza entro un termine preciso, il contribuente deve rispettare sia i requisiti sostanziali sia l'adempimento formale richiesto.
- In caso di contestazione, l'onere di provare la tempestiva presentazione della richiesta grava normalmente sul contribuente che invoca l'agevolazione.
- È opportuno conservare ricevute, protocolli, ricevute PEC o altri documenti idonei a dimostrare data e contenuto della dichiarazione presentata.
- La mancata prova della richiesta può comportare il diniego dell'aliquota ridotta anche quando l'immobile possiede astrattamente i requisiti per beneficiare dell'agevolazione.
- Le regole possono variare in base al regolamento comunale e all'anno d'imposta; occorre quindi verificare sempre termini, modelli e modalità di presentazione applicabili al caso concreto.
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