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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18765/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di confisca ex art. 240-bis c.p. (reato di cui all'art. 416-bis c.p.) per presunta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio acquisito. Il ricorrente contestava la quantificazione della sperequazione patrimoniale (sostenendo che andasse calcolata con riferimento al 2012 anziché al 2014), rilevava la lunga distanza temporale che avrebbe ostacolato la ricostruzione della movimentazione patrimoniale, e deduceva che ingenti bonifici/elargizioni effettuati dal fratello Alessandro (bonifici documentati per complessivi 80.000 euro e altri versamenti per 120.000 euro su conto su cui il ricorrente aveva procura, più bonifici in favore della nipote) e i costi di costruzione dell'immobile avrebbero dovuto ridurre o azzerare la sperequazione. Contestava inoltre l'uso dei parametri ISTAT per la quantificazione delle spese familiari

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il rigetto delle allegazioni difensive, in particolare sull'impossibilità di dimostrare la destinazione e la gestione dei 120.000 euro giacenti sul conto (per i quali non risultava prova dell'effettivo utilizzo per la costruzione) e sulla non computabilità, per difficoltà di accertamento, dei costi di costruzione del fabbricato. La Corte territoriale aveva inoltre già considerato e quantificato le somme dei bonifici documentati (80.000 euro) e aveva spiegato perché le altre elargizioni non fossero idonee a superare la presunzione di illecita accumulazione. La Cassazione ha altresì affermato che le contestazioni del ricorrente costituiscono una diversa valutazione di fatto non sindacabile in questo giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies D.L. 306/1992)

    La norma instaura una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando sussiste sproporzione tra redditi e patrimonio; la pubblica accusa ha l'onere di provare la sproporzione, mentre il soggetto può superare la presunzione con allegazioni specifiche e verificabili che dimostrino la legittima origine dei beni. La Corte ha ritenuto non superata tale presunzione per difetto di prove sulla destinazione delle somme e sulla quantificazione dei costi di costruzione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto che ha giustificato l'adozione del provvedimento di confisca come misura proporzionalmente collegata all'accertata illiceità di accumulo patrimoniale

  • artt. 665 ss. cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel ricorso; la Corte di Cassazione ha ribadito che non è ammessa in sede di legittimità una rinnovata valutazione di merito dei fatti e delle prove, ove la motivazione di merito non risulti manifestamente illogica

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 43387/2019, Novizio)

    Principio citato sulla possibilità per l'imputato di allegare e, ove possibile, mostrare elementi per ricostruire la provenienza lecita dei beni; la pronuncia è stata utilizzata per spiegare l'onere difensivo e la 'vicinanza della prova'

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240-bis c.p. scatta in presenza di una sproporzione provata tra redditi e patrimonio; tale presunzione è iuris tantum ma viene superata solo mediante allegazioni specifiche, documentate e verificabili che dimostrino la destinazione e la gestione di somme provenienti da terzi
  • Semplici dichiarazioni o la mera esistenza di bonifici a favore del ricorrente non sono sufficienti: è necessario dimostrare in maniera chiara e documentale l'effettivo impiego delle somme per le spese o gli investimenti dedotti a giustificazione del patrimonio
  • La quantificazione della sperequazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; contestazioni sulla scelta dell'anno di riferimento o su parametri statistici (es. tabelle ISTAT) richiedono elementi concreti contrari per essere accolte
  • La valutazione di merito (ricostruzione dei fatti, apprezzamento della prova contabile e bancaria) non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di legge o motivazione manifestamente illogica: in questa sede non è possibile rinnovare la valutazione probatoria
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, occorre conservare e produrre documentazione dettagliata (ricevute, fatture, bonifici tracciati con causali, dichiarazioni bancarie sull'utilizzo dei fondi, contratti di cessione, prove di spese di costruzione) che colleghi in modo diretto e verificabile le somme lecite ai beni oggetto di confisca

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