Cassazione Penale, Ordinanza n. 28161/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte relativa alla responsabilità penale, lasciando ferma la condanna per furto e per possesso di segni distintivi contraffatti, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo in punto di confisca, confermando nel resto la condanna per furto e per possesso di segni distintivi contraffatti. Con i due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla propria affermazione di responsabilità per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato contestato. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, rilevando che la detenzione di un tesserino riferibile alla Polizia di Stato, anche se grossolanamente falsificato, integra il delitto previsto dall'art. 497-ter c.p. quando il segno distintivo, pur non riproducendo fedelmente l'originale, ne simuli la funzione e sia idoneo a trarre in inganno i cittadini sulla qualifica e sui poteri di chi lo usa; ha inoltre valorizzato la coerenza e attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese sulla capacità ingannatoria della condotta.
Norme richiamate
comma primo, parte seconda
Integra il delitto la detenzione di un tesserino riferibile alla Polizia di Stato anche se grossolanamente falsificato, quando il documento simuli la funzione del segno distintivo e sia idoneo a ingannare agevolmente i cittadini sulla qualifica e sui poteri dell'agente.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 497-ter c.p., non è necessario che il segno distintivo o documento di identificazione falsificato riproduca fedelmente l'originale: è sufficiente che ne simuli la funzione e sia concretamente idoneo a ingannare sulla qualifica o sui poteri di chi lo utilizza.
- La valutazione sulla capacità ingannatoria del segno distintivo può fondarsi anche sulle dichiarazioni delle persone offese, se giudicate coerenti e attendibili dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in una contestazione manifestamente infondata della ricostruzione giuridica del fatto, senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione rilevanti.
- La mera grossolanità della falsificazione non esclude, di per sé, la configurabilità del reato se il supporto conserva un'efficacia ingannatoria rispetto ai destinatari della simulazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28013/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →