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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07667/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Motta: 1) deduceva violazione per uso decisivo di dichiarazioni "de relato" rese da Cavallaro senza audizione del reale fonte Rosario Campolo e chiesta rinnovazione istruttoria; 2) censurava la qualificazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) e il travisamento della prova; 3) contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Musumeci: 1) contestava la mancata riclassificazione ai sensi dell'art. 712 (acquisto di cose di sospetta provenienza); 2) chiedeva il riconoscimento della forma attenuata di ricettazione (art. 648, comma 4) avendo avuto materialmente a disposizione solo parte della refurtiva; 3) deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis); 4) lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.)

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli nel complesso infondati o aspecifici. Per Motta è stata confermata in cassazione la decisione di merito (nella quale la Corte d'appello aveva riqualificato il ruolo associativo riducendone la gravità, con pena di anni 13 e mesi 10). Le doglianze sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato e sulla valutazione probatoria sono state ritenute inammissibili o infondate: la Corte di legittimità ha ribadito il divieto di sindacare rivalutazioni fattuali e ha ritenuto congrua la motivazione d'appello sulle intercettazioni utilizzate. Per Musumeci il ricorso è stato respinto su tutti i punti: la ricettazione (art. 648) è stata ritenuta correttamente motivata e distinta dall'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712), la richiesta di attenuante e la sospensione condizionale sono state negate in ragione della gravità del fatto, del ruolo e dei precedenti personali; la condanna di primo/secondo grado (2 anni di reclusione ed €600 di multa) è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso; la Corte ha valutato le intercettazioni e gli elementi probatori per confermare l'intraneità del soggetto al sodalizio e ha consentito la riqualificazione del ruolo (da apicale a mera partecipazione) operata in appello

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente la consapevolezza della provenienza illecita delle cose da parte di Musumeci, tenendo conto del numero, del valore degli oggetti e delle modalità (cartellini, linguaggio convenzionale), negando la forma attenuata

  • art. 71 d.lgs. 06/09/2011 n. 159

    Citato come aggravante per fatti commessi durante la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (si applica all'aggravamento della pena nella fattispecie di Motta)

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai limiti e alle modalità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (uso e valore delle dichiarazioni de relato)

  • art. 195 comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda l'inutilizzabilità di atti o dichiarazioni e la rilevanza della mancata audizione della fonte primaria quando si invochi la rinnovazione istruttoria

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha utilizzato i criteri di cui a tale articolo per valutare la rilevanza e specificità delle doglianze proposte in ricorso

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato e sulle conseguenze processuali della mancata audizione del teste primario

  • art. 712 cod. pen.

    Contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ha richiamato la distinzione tra dolo (ricettazione) e colpa (contravvenzione) come criterio discriminante

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che spettano se emergono ragioni positive specifiche per la mitigazione, elementi che le difese non hanno indicato adeguatamente

  • art. 163 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la richiesta infondata alla luce dei precedenti penali e della gravità complessiva del fatto

Massime di principio

  • Dichiarazioni "de relato" usate in giudizio impongono, se rilevanti per la decisione, che la fonte primaria sia indicata e, se necessario, evocata: la mancata audizione può essere censurata solo se la parte ha chiesto e motivato appropriatamente la rinnovazione e se l'omissione ha inciso realmente sul convincimento, altrimenti la Corte può ritenere la rinnovazione superflua se le dichiarazioni sono generiche o irrilevanti
  • In Cassazione non è consentito un sindacato libero di merito: i giudici di legittimità non sostituiscono la valutazione probatoria del giudice di merito con una lettura alternativa dei fatti, salvo vizi di motivazione, illogicità o carenza di prova
  • Per distinguere ricettazione (art. 648) dall'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712) il discrimine è l'elemento psicologico: la consapevolezza o l'accettazione del rischio sulla provenienza illecita (dolosa o almeno in forma eventuale) configurerà la ricettazione; fattori indiziari come numero, valore, condizione degli oggetti e linguaggio convenzionale rafforzano la presunzione di consapevolezza
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi positivi e specifici giustificativi della diminuzione di pena; la mera affermazione di condotta marginale o di lieve disvalore non è sufficiente se non documentata
  • La sospensione condizionale della pena può essere esclusa per la recidiva, per precedenti o per la gravità del fatto: la presenza di condanne pregresse e di un quadro fattuale grave giustifica il rifiuto del beneficio
  • Nelle impugnazioni è essenziale che i motivi siano specifici e confrontino direttamente le argomentazioni del giudice impugnato; motivi generici o che richiedono una nuova rivalutazione totale delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili o respinti

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