Cassazione Penale, Sentenza n. 07667/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Motta: 1) deduceva violazione per uso decisivo di dichiarazioni "de relato" rese da Cavallaro senza audizione del reale fonte Rosario Campolo e chiesta rinnovazione istruttoria; 2) censurava la qualificazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) e il travisamento della prova; 3) contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Musumeci: 1) contestava la mancata riclassificazione ai sensi dell'art. 712 (acquisto di cose di sospetta provenienza); 2) chiedeva il riconoscimento della forma attenuata di ricettazione (art. 648, comma 4) avendo avuto materialmente a disposizione solo parte della refurtiva; 3) deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis); 4) lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.)
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli nel complesso infondati o aspecifici. Per Motta è stata confermata in cassazione la decisione di merito (nella quale la Corte d'appello aveva riqualificato il ruolo associativo riducendone la gravità, con pena di anni 13 e mesi 10). Le doglianze sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato e sulla valutazione probatoria sono state ritenute inammissibili o infondate: la Corte di legittimità ha ribadito il divieto di sindacare rivalutazioni fattuali e ha ritenuto congrua la motivazione d'appello sulle intercettazioni utilizzate. Per Musumeci il ricorso è stato respinto su tutti i punti: la ricettazione (art. 648) è stata ritenuta correttamente motivata e distinta dall'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712), la richiesta di attenuante e la sospensione condizionale sono state negate in ragione della gravità del fatto, del ruolo e dei precedenti personali; la condanna di primo/secondo grado (2 anni di reclusione ed €600 di multa) è stata quindi confermata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso; la Corte ha valutato le intercettazioni e gli elementi probatori per confermare l'intraneità del soggetto al sodalizio e ha consentito la riqualificazione del ruolo (da apicale a mera partecipazione) operata in appello
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente la consapevolezza della provenienza illecita delle cose da parte di Musumeci, tenendo conto del numero, del valore degli oggetti e delle modalità (cartellini, linguaggio convenzionale), negando la forma attenuata
art. 71 d.lgs. 06/09/2011 n. 159
Citato come aggravante per fatti commessi durante la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (si applica all'aggravamento della pena nella fattispecie di Motta)
art. 603 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione ai limiti e alle modalità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (uso e valore delle dichiarazioni de relato)
art. 195 comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda l'inutilizzabilità di atti o dichiarazioni e la rilevanza della mancata audizione della fonte primaria quando si invochi la rinnovazione istruttoria
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha utilizzato i criteri di cui a tale articolo per valutare la rilevanza e specificità delle doglianze proposte in ricorso
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato e sulle conseguenze processuali della mancata audizione del teste primario
art. 712 cod. pen.
Contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ha richiamato la distinzione tra dolo (ricettazione) e colpa (contravvenzione) come criterio discriminante
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che spettano se emergono ragioni positive specifiche per la mitigazione, elementi che le difese non hanno indicato adeguatamente
art. 163 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la richiesta infondata alla luce dei precedenti penali e della gravità complessiva del fatto
Massime di principio
- Dichiarazioni "de relato" usate in giudizio impongono, se rilevanti per la decisione, che la fonte primaria sia indicata e, se necessario, evocata: la mancata audizione può essere censurata solo se la parte ha chiesto e motivato appropriatamente la rinnovazione e se l'omissione ha inciso realmente sul convincimento, altrimenti la Corte può ritenere la rinnovazione superflua se le dichiarazioni sono generiche o irrilevanti
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero di merito: i giudici di legittimità non sostituiscono la valutazione probatoria del giudice di merito con una lettura alternativa dei fatti, salvo vizi di motivazione, illogicità o carenza di prova
- Per distinguere ricettazione (art. 648) dall'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712) il discrimine è l'elemento psicologico: la consapevolezza o l'accettazione del rischio sulla provenienza illecita (dolosa o almeno in forma eventuale) configurerà la ricettazione; fattori indiziari come numero, valore, condizione degli oggetti e linguaggio convenzionale rafforzano la presunzione di consapevolezza
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi positivi e specifici giustificativi della diminuzione di pena; la mera affermazione di condotta marginale o di lieve disvalore non è sufficiente se non documentata
- La sospensione condizionale della pena può essere esclusa per la recidiva, per precedenti o per la gravità del fatto: la presenza di condanne pregresse e di un quadro fattuale grave giustifica il rifiuto del beneficio
- Nelle impugnazioni è essenziale che i motivi siano specifici e confrontino direttamente le argomentazioni del giudice impugnato; motivi generici o che richiedono una nuova rivalutazione totale delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili o respinti
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