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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 2690 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Invio questionario - Mancata risposta del contribuente - Notifica - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Utilizzo metodo induttivo - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sulla mancata risposta a un questionario, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse provato la regolare notifica del questionario. In particolare, l'Ufficio non aveva dimostrato il compimento di tutte le formalità previste per la notifica a mezzo posta, tra cui l'invio dell'avviso informativo relativo al tentativo di consegna e al deposito del piego presso l'ufficio postale.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L'Agenzia delle Entrate, gravata dell'onere probatorio, aveva documentato soltanto l'invio della raccomandata, senza provare l'invio dell'ulteriore comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982. In assenza della prova della regolare notifica del questionario, non potevano essere tratte conseguenze sfavorevoli dalla mancata risposta del contribuente e non poteva essere legittimamente utilizzato il metodo induttivo.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge n. 890/1982

    Per la validità della notifica a mezzo posta devono essere provate tutte le formalità previste dalla norma, compreso l'invio dell'avviso relativo al tentativo di consegna e al deposito del piego presso l'ufficio postale.

  • Art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982

    La sola prova dell'invio della raccomandata non è sufficiente quando non risulti documentato anche l'avviso al destinatario del tentativo di notifica e del deposito del plico.

  • Cassazione, sentenza n. 4891/2015

    Grava sull'ente impositore l'onere di dimostrare la regolarità della notifica dell'atto presupposto, quando dalla sua mancata risposta l'Ufficio intenda trarre conseguenze fiscali sfavorevoli.

Massime di principio

  • La mancata risposta a un questionario può produrre effetti pregiudizievoli per il contribuente solo se l'Amministrazione dimostra che il questionario è stato validamente notificato.
  • Nelle notifiche a mezzo posta non basta provare la spedizione dell'atto: occorre documentare anche tutte le formalità successive richieste dalla legge, incluse le comunicazioni relative al tentativo di consegna e al deposito presso l'ufficio postale.
  • L'onere di provare la regolarità della notifica grava sull'ente impositore, soprattutto quando la notifica costituisce il presupposto per applicare un metodo accertativo più gravoso, come quello induttivo.
  • Se la notifica del questionario non è provata correttamente, la mancata risposta non può giustificare da sola l'accertamento induttivo e la conseguente pretesa tributaria può essere annullata.

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