Cassazione Penale, Sentenza n. 35200/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato principalmente sulla violazione dell'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020 (sospensione della prescrizione per i rinvii dovuti all'emergenza COVID-19) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021, che ha dichiarato la parte di tale norma incostituzionale. Di conseguenza il ricorrente sostiene che il reato, commesso il 22/08/2012 e riqualificato dalla Corte territoriale, si è prescritto il 13/03/2021 (cioè prima dell'udienza del 19/03/2021). Altri motivi dedotti riguardavano presunta contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione della condotta (violenza/minaccia), travisamento della prova e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2021 non può essere computata la sospensione emergenziale prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020; ricalcolati i termini la prescrizione è intervenuta il 13/03/2021, prima dell'udienza del 19/03/2021. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83, comma 9)
convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27
La norma prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo dei rinvii disposti per l'emergenza COVID-19; la Corte Costituzionale ha però dichiarato incostituzionale la parte che sospendeva la prescrizione per i rinvii ex comma 7, lett. g), rendendo inapplicabile tale sospensione ai fini del calcolo della prescrizione nel caso concreto
sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
sentenza n. 140 del 6 luglio 2021
Ha affermato l'illegittimità costituzionale della sospensione prevista dall'art. 83, comma 9, per violazione del principio di legalità; ne consegue che i periodi che la norma voleva sospendere non devono essere computati ai fini della prescrizione
art. 56 c.p.
Norma sull'abrogazione dell'elemento soggettivo? (in realtà utilizzata per indicare la tentata consumazione: nel contesto la Corte ha riqualificato il fatto come tentativo, art. 56 c.p.)
art. 393 c.p.
Riguarda l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; la Corte territoriale ha riqualificato il fatto originariamente imputato in tentata estorsione a questo reato (con applicazione dell'art. 56 per il tentativo)
artt. 62-bis e 131-bis c.p.
Disposizioni sulle recidive e sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tale motivo è stato ritenuto assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma che aveva prolungato la durata della prescrizione, i periodi sospesi da quella norma non vanno più computati e il reato può risultare estinto per prescrizione anche se la sospensione era stata applicata in sede di merito.
- Il calcolo della prescrizione deve partire dalla data del fatto, tenere conto della riqualificazione giuridica (che può modificare il termine prescrizionale) e includere solo le sospensioni e le interruzioni valide alla luce dell'ordinamento costituzionalmente conforme.
- Quando la prescrizione è intervenuta prima della decisione impugnata, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato; i profili di merito (contraddittorietà della motivazione, valutazione prove, circostanze) diventano assorbiti e non vengono esaminati.
- In casi simili è fondamentale verificare con precisione le date rilevanti (data del fatto, eventuali astensioni, sospensioni legittime, termini prescrizionali applicabili) e l'impatto di eventuali pronunce costituzionali che possano incidere sul calcolo dei termini.
- Anche se la parte pubblica (Pubblico Ministero) chiede l'annullamento per prescrizione, la Corte valuta autonomamente la sussistenza dei presupposti di estinzione del reato e può pronunciarsi annullando la sentenza impugnata senza rinvio.
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