Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24540/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale di secondo grado per reati fallimentari, l'imputato proponeva istanza di ricusazione nei confronti di una componente di diverso collegio della Corte di appello, deducendo che la giudice aveva già partecipato al collegio del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società, aveva poi svolto funzioni di giudice delegato alla procedura concorsuale e, successivamente, come giudice per le indagini preliminari, aveva autorizzato la proroga delle indagini nel medesimo procedimento penale. La Corte di appello dichiarava l'istanza inammissibile per tardività, ritenendo che avrebbe dovuto essere proposta prima della conclusione dell'udienza di trattazione, alla presenza del difensore, anche se l'imputato era assente, e lo condannava alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Con il ricorso si censurava: 1) l'erronea declaratoria di tardività, sostenendo che la causa di incompatibilità era stata conosciuta solo dopo l'udienza, con conseguente necessità di consentire la proposizione dell'istanza nei tre giorni successivi, altrimenti con possibile illegittimità costituzionale dell'art. 38 c.p.p.; 2) la nullità/illegittimità della condanna alla sanzione pecuniaria, in assenza di motivazione sui presupposti della stessa e di profili di strumentalità o abuso dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio per cui la ricusazione per causa sorta o conoscibile durante l'udienza, quando è presente il difensore dell'imputato assente, deve essere proposta prima della conclusione dell'udienza; ha inoltre escluso che l'incompatibilità del giudice possa essere fatta valere postumamente come nullità del giudizio o dell'atto compiuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. È stato invece accolto il secondo motivo: la sanzione pecuniaria applicata per l'inammissibilità dell'istanza richiede una specifica motivazione, trattandosi di valutazione discrezionale, motivazione che nel caso mancava del tutto. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla condanna alla sanzione pecuniaria, con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, c.p.p.

    La dichiarazione di ricusazione, quando la causa sorge durante l'udienza e il difensore è presente, deve essere proposta prima della conclusione dell'udienza; non è ammesso un meccanismo di ricusazione postumo dopo la definizione del grado processuale.

  • art. 44 c.p.p.

    La sanzione pecuniaria conseguente a inammissibilità o rigetto dell'istanza di ricusazione deve essere determinata entro i limiti edittali e richiede adeguata motivazione sui presupposti della scelta sanzionatoria.

  • art. 178, lett. a), c.p.p.

    L'incompatibilità del giudice non integra un vizio di capacità tale da determinare nullità del provvedimento adottato.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per la sintesi del ricorso nei limiti essenziali della motivazione.

Massime di principio

  • Quando la causa di ricusazione insorge o viene percepita nel corso dell'udienza, la parte presente tramite il difensore deve formularla prima della chiusura dell'udienza; non è sufficiente rinviare la deduzione al termine di tre giorni se l'udienza si è già conclusa.
  • L'incompatibilità del giudice è motivo di ricusazione, non causa di nullità del giudizio o dell'atto compiuto: se la ricusazione non è tempestivamente proposta, il provvedimento resta valido.
  • Non esiste nel processo penale un rimedio di ricusazione "postumo" azionabile dopo la definizione del grado processuale, neppure se la causa di incompatibilità sia stata conosciuta solo successivamente.
  • La sanzione pecuniaria per ricusazione inammissibile o rigettata non è automatica e richiede una motivazione concreta sui presupposti della sua applicazione, specie se la misura è elevata.
  • Il giudice di legittimità può annullare limitatamente alla statuizione sulla sanzione pecuniaria quando manchi del tutto la motivazione sul punto, mantenendo ferma la decisione sull'inammissibilità della ricusazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.