Sentenza del 13/07/2016 n. 14271 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione integrale della tassazione separata prevista per il trattamento di fine rapporto e sosteneva che, essendo stato iscritto al fondo pensione complementare prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, la parte della prestazione corrispondente al rendimento finanziario del capitale accantonato dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985, art. 6. La controversia riguardava quindi la distinzione tra sorte capitale, tassabile separatamente, e rendimento netto derivante dall'investimento delle somme versate al fondo PIA/FONDENEL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a una diversa sezione della CTR delle Marche, anche per le spese. Ha stabilito che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata si applica alla sorte capitale, mentre il rendimento netto effettivamente conseguito mediante l'investimento sul mercato delle somme versate al fondo è soggetto alla ritenuta del 12,50%, eventualmente ridotta secondo la legge. Il giudice del rinvio dovrà accertare natura e quantità del rendimento, verificando i meccanismi di gestione del fondo, gli investimenti effettuati, i risultati conseguiti e l'eventuale attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale. Il contribuente potrà ottenere il rimborso della differenza d'imposta solo relativamente alla parte qualificata come rendimento effettivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
Assoggetta le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale a tassazione separata.
La disposizione riguarda, secondo l'interpretazione autentica successiva, principalmente gli iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del decreto.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
Le disposizioni devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Introduce la distinzione tra vecchi iscritti e nuovi iscritti, impedendo l'applicazione retroattiva del regime tributario previsto dal D.Lgs. n. 124/1993 ai vecchi iscritti.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168
Per i soggetti già iscritti, le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001; per gli importi maturati fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Fissa il discrimine temporale del 1 gennaio 2001: fino al 31 dicembre 2000 occorre distinguere capitale e rendimento; dal 1 gennaio 2001 trova applicazione il nuovo regime unitario.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50% sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
La ritenuta si applica, per i vecchi iscritti e per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Disciplina la tassazione separata delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Si applica alla sorte capitale della prestazione pensionistica complementare e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione secondo il regime vigente.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7
Richiamato per il regime dell'imposta sostitutiva sui redditi compresi nei capitali derivanti da contratti assicurativi e di capitalizzazione, nell'evoluzione normativa successiva.
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23
Ha espunto, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, la disciplina del D.Lgs. n. 124/1993, nell'ambito del riordino della previdenza complementare.
Massime di principio
- Per le prestazioni di previdenza complementare liquidate in capitale occorre individuare la data di iscrizione al fondo e il periodo di maturazione degli importi: i vecchi iscritti e i nuovi iscritti possono essere soggetti a regimi fiscali differenti.
- Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 da un vecchio iscritto, la prestazione va scomposta tra sorte capitale e rendimento netto: la prima è soggetta a tassazione separata, il secondo alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985.
- Non è sufficiente qualificare formalmente il fondo come assicurativo o stipulato con una compagnia di assicurazione: rileva il concreto modello gestionale, caratterizzato dall'impiego finanziario delle somme e dalla produzione di un rendimento.
- Il rendimento agevolabile non coincide automaticamente con l'intera differenza tra capitale liquidato e contributi versati: deve essere dimostrato il rendimento effettivamente conseguito dall'investimento sul mercato e attribuito alla posizione individuale.
- Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, la distinzione tra capitale e rendimento non opera nello stesso modo e trova applicazione il regime di tassazione separata previsto dalla disciplina successiva.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire o sollecitare una ricostruzione documentale dei versamenti, della gestione del fondo, degli investimenti, dei rendimenti e dei criteri di attribuzione, poiché il rimborso dipende dalla quantificazione della sola componente finanziaria agevolabile.
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