Ordinanza n. 4774/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento 1. del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28 ottobre 2024 prot.n.0316334/2024 avente ad oggetto: “istanza di rimborso presentata dal Maresciallo Capo, in congedo, -OMISSIS-” ed allegato parere dell’Avvocatura di Stato prot.n.0295698/24 del 9 ottobre 2024, trasmesso con nota del 31 ottobre 2024, prot. n. 711868/2024; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza di rigetto dell'istanza di rimborso, corredato dal parere dell'Avvocatura dello Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28 ottobre 2024, relativo alla sua istanza di rimborso, e gli atti connessi e presupposti, chiedendone l'annullamento. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, prima di valutare l'ammissibilità del ricorso, ha rilevato la necessità di acquisire la prova del perfezionamento della notificazione all'amministrazione resistente, mediante deposito dei messaggi di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, completi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Ha inoltre ritenuto opportuno acquisire dall'amministrazione una relazione motivata sui fatti di causa, corredata dalla documentazione utile alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori senza pronunciarsi sul merito della domanda di annullamento né, allo stato, sull'ammissibilità del ricorso. Ha ordinato al ricorrente di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'ordinanza, la prova del perfezionamento della notificazione mediante i messaggi PEC nei formati indicati e alle amministrazioni resistenti di depositare, nel medesimo termine, una relazione motivata sui fatti e la documentazione utile. Ha fissato per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le amministrazioni non risultano costituite nel giudizio al momento dell'ordinanza. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata per esigenze di tutela dei dati personali connessi a vicende di rilievo penale.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento della misura di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte in relazione a vicende di rilievo penale.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a vicende di rilievo penale e della conseguente anonimizzazione.
art. 41 c.p.a.
Richiamato implicitamente dalla necessità di verificare il perfezionamento della notificazione del ricorso; il testo non indica espressamente il comma applicato.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è effettuata tramite PEC, ai fini della verifica del perfezionamento della notifica il giudice può richiedere il deposito dei messaggi PEC in formato .eml o .msg, completi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
- Prima di decidere sull'ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio diretto a verificare la regolarità della notificazione, senza anticipare la decisione sulle ulteriori questioni di rito.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione motivata sui fatti di causa e della documentazione utile alla decisione, fissando un termine per l'adempimento e rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva udienza.
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