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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36923/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva ammesso il resistente al gratuito patrocinio, con due censure principali: 1) il reddito del ricorrente per l'anno 2022 sarebbe stato in realtà pari a € 18.057,00, quindi superiore al limite per l'ammissione al beneficio (contestazione sulla corretta valutazione della documentazione reddituale e sulla violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n.115/2002 e dell'art.125, comma 3, c.p.p.); 2) omissione della Corte sull'eventuale difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, sostenendo che l'unico contraddittore necessario nel subprocedimento fosse l'Amministrazione finanziaria (richiamo all'art.99, comma 2, TUSG e all'art.125, comma 3, c.p.p.). Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato, d'ufficio, la violazione della competenza funzionale: ai sensi dell'art.99 del d.P.R. n.115/2002 (TUSG) la decisione sul ricorso avverso il diniego del gratuito patrocinio spetta al Presidente della Corte, in composizione monocratica, non alla Corte d'appello in composizione collegiale. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Roma affinché il ricorso venga deciso dall'organo monocratico competente. Non è stata pronunciata nel merito la questione del superamento del limite di reddito né la questione della legittimazione passiva; tali censure sono state assorbite dalla statuizione sulla incompetenza funzionale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG), art.99, comma 1

    «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto»

    La competenza a decidere sul ricorso spetta al Presidente della Corte (o a suo delegato) in composizione monocratica; una decisione collegiale viola la competenza funzionale e determina annullamento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, artt. 76 e 92

    Riferimenti normativi collegati alla verifica documentale e agli elementi reddituali utili per l'ammissione al gratuito patrocinio; la censura contestava la corretta valutazione della documentazione reddituale da parte della Corte di appello.

  • Codice di procedura penale, art.125, comma 3

    Norma richiamata nei motivi per contestare vizi procedurali nella formazione della decisione sull'ammissione al patrocinio e per sostenere omissioni nella pronuncia su questioni processuali rilevanti (es. legittimazione passiva).

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b)

    Fondamento formale del ricorso per cassazione, invocato per vizio di legittimità (violazione di norme di diritto) nella decisione impugnata.

  • Codice di procedura penale, art.97

    Norma richiamata nel testo dell'art.99 TUSG circa la modalità di conoscenza della notizia dell'atto impugnabile; contestualmente rilevante per i termini processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il diniego del gratuito patrocinio ai sensi del TUSG (d.P.R. n.115/2002) deve essere deciso dal Presidente del tribunale o della corte d'appello in composizione monocratica: una decisione collegiale è incompetente e annullabile.
  • La violazione della competenza funzionale è rilevabile d'ufficio in Cassazione e può assorbire le censure di merito, con conseguente annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti all'organo monocratico competente.
  • Se la Corte d'appello decide collegialmente su questioni attinenti all'ammissione al gratuito patrocinio, l'interessato o l'Amministrazione possono ottenere l'annullamento per incompetenza procedurale indipendentemente dalla fondatezza delle questioni reddituali sottese.
  • Le questioni sostanziali (es. calcolo del reddito e superamento dei limiti per l'ammissione) non vengono risolte dalla Cassazione quando prevale un vizio procedurale di competenza; dovranno essere riesaminate dall'organo monocratico competente.
  • La legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente è questione rilevante ma, se la decisione viene annullata per incompetenza funzionale, quella questione può rimanere irrisolta e va nuovamente valutata dal giudice monocratico.

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