Sentenza n. 2536/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0127335 del 3/11/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0139924 del 22/11/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché, ove lesive e per quanto di ragione: d) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0198511 del 23/12/2020, mai comunicata, avente ad oggetto la determinazione del saldo amministrativo per l'anno 2010; e) della deliberazione del Direttore Generale n. 606 dell'11.08.2014, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2010 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata, per l'area di medicina nucleare e radiologia diagnostica, dalla deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 18.04.2018, con particolare riguardo alle tabelle finali, determinate dal Tavolo Tecnico, e allegati alle dette deliberazioni, relativi al fatturato della ricorrente nell'esercizio finanziario 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di avvio e chiusura del procedimento di recupero della regressione tariffaria unica relativa all'anno 2010, nonché gli atti di determinazione del saldo e le deliberazioni aziendali di definizione della regressione tariffaria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura ricorrente, accreditata con il Servizio sanitario regionale, ha contestato la richiesta dell’ASL di recuperare euro 13.555,45 per prestazioni di laboratorio erogate nel 2010, sul presupposto che i pagamenti effettuati fossero superiori a quelli spettanti secondo la determinazione del Tavolo Tecnico, e ha contestato altresì la produzione di fatture eccedente gli importi ammissibili alla remunerazione. Sono stati dedotti, da un lato, il difetto di motivazione, poiché non sarebbe stata conoscibile la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio; dall’altro, la lesione del legittimo affidamento, in quanto la richiesta di recupero sarebbe intervenuta oltre dodici anni dopo l’esercizio finanziario cui si riferivano le prestazioni, in violazione dei criteri di ragionevolezza. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia non riguardava gli atti regionali di programmazione sanitaria, la fissazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, né quindi l’esercizio di un potere autoritativo di programmazione. Le censure attenevano esclusivamente alle modalità e ai tempi della regressione tariffaria e alla concreta debenza delle somme richieste o recuperate dall’ASL, nell’ambito del rapporto contrattuale con la struttura accreditata. Secondo il TAR, si trattava pertanto di una controversia di natura patrimoniale, riconducibile allo schema obbligo-pretesa e alla cognizione del giudice ordinario, senza rilievo del fatto che gli atti fossero stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
controversie in materia di pubblici servizi
La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario o soggetto accreditato, quando non venga in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo per la tutela di interessi generali.
art. 11, comma 2, c.p.a.
fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda
In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il processo viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La sentenza motiva mediante rinvio ai precedenti conformi della Sezione.
Massime di principio
- Le controversie sulla regressione tariffaria delle strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente la concreta debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i pagamenti effettuati e i tempi del recupero, senza contestare gli atti regionali di programmazione sanitaria o la fissazione dei tetti di spesa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie di contenuto meramente patrimoniale riconducibili al rapporto interno tra pubblica amministrazione e soggetto accreditato, quando la posizione delle parti è schematizzabile secondo il binomio obbligo-pretesa e non viene in rilievo un potere autoritativo.
- La circostanza che la regressione tariffaria sia stata determinata all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione controversa né radica, di per sé, la giurisdizione amministrativa.
- L’impugnazione di atti aziendali di regressione tariffaria non comporta la giurisdizione amministrativa se le censure non investono la programmazione sanitaria, i tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse, ma soltanto il come e il quando del recupero delle somme.
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