Sentenza del 18/03/2019 n. 1745 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Appello-illustrazioni con nuovi argomenti di eccezioni già formulate-ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta ammissibile l’illustrazione in appello di nuovi argomenti riferiti a eccezioni già formulate in primo grado, purché tali argomenti restino nell’ambito del thema decidendum originario. La preclusione prevista dall’art. 57 riguarda quindi le eccezioni nuove in senso sostanziale, non le mere precisazioni, integrazioni o argomentazioni ulteriori a sostegno di eccezioni già proposte.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 57 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che vieta di proporre in appello domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Il principio affermato è che tale preclusione impedisce di introdurre eccezioni nuove, ma non vieta di sviluppare o integrare, anche con argomentazioni giuridiche ulteriori, eccezioni già dedotte nel primo grado. L’ammissibilità dipende dal fatto che i nuovi argomenti non modifichino l’oggetto della controversia né introducano una causa petendi o una contestazione autonoma.
Norme richiamate
Art. 57 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello non possono proporsi domande nuove ed eccezioni nuove, non rilevabili d'ufficio.
La norma preclude l’introduzione di eccezioni nuove in appello, ma non impedisce di esporre nuovi argomenti o sviluppi difensivi relativi a eccezioni già dedotte, quando non comportino un ampliamento del thema decidendum.
Massime di principio
- In appello tributario è vietato introdurre una nuova eccezione sostanziale, cioè una contestazione autonoma fondata su fatti o ragioni non dedotti in primo grado.
- Sono invece normalmente ammissibili precisazioni, approfondimenti e nuovi argomenti giuridici a sostegno di un’eccezione già ritualmente proposta.
- Per distinguere tra eccezione nuova e nuova argomentazione occorre verificare se restano invariati il fatto controverso, la domanda e l’oggetto del giudizio.
- La novità formale dell’argomento non determina necessariamente l’inammissibilità: ciò che rileva è l’eventuale ampliamento del thema decidendum o l’introduzione di una nuova causa petendi.
- È prudente formulare già in primo grado tutte le eccezioni rilevanti, riservando all’appello soltanto ulteriori deduzioni e argomentazioni di supporto.
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