Ordinanza n. 60/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la nomina del commissario ad acta: - ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 386 del 5 agosto 2025 del TAR Abruzzo – L’Aquila che ha annullato il provvedimento del Comune dell’Aquila prot. n. 81021 del 2 agosto 2024 di rigetto dell’istanza del 29 luglio 2024 di riqualificazione urbanistica dei suoli censiti in catasto al foglio 80, particelle n. 2103 n. 2101 e n. 2102) e ordinato al Comune di provvedere ex novo su detta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di riqualificazione urbanistica e ordinato di provvedere nuovamente sull'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 386 del 5 agosto 2025, con la quale era stato annullato il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di riqualificazione urbanistica relativa a suoli di proprietà del ricorrente ed era stato ordinato al Comune di concludere nuovamente il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine assegnato senza l'adozione di un provvedimento esecutivo del giudicato.
La decisione
Il TAR ha nominato il Prefetto dell'Aquila quale commissario ad acta, con facoltà di delega, rilevando che l'avviso di deposito della sentenza era stato comunicato al Comune il 26 giugno 2025 e che nei successivi sessanta giorni il Comune non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato. Il commissario dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dare esatta esecuzione alla sentenza mediante la conclusione del procedimento avviato con l'istanza del 29 luglio 2024, adottando un provvedimento espresso. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda di riqualificazione urbanistica, ma dispone la sostituzione dell'amministrazione inadempiente nell'attività necessaria all'esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudicato amministrativo deve essere eseguito dall'amministrazione; in caso di persistente inadempimento il giudice dell'ottemperanza può adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta costituisce misura di esecuzione del giudicato, diretta a sostituire l'amministrazione rimasta inerte e a imporre la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue entro il termine assegnato una sentenza che le impone di rinnovare un procedimento e di provvedere espressamente, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta presuppone l'accertamento dell'inutile decorso del termine fissato nella sentenza e dell'inerzia dell'amministrazione, risultante dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e dalla mancata adozione degli atti dovuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 865/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 866/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 867/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 868/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 869/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 870/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →