Cassazione Penale, Sentenza n. 11128/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Ha contestato che la Corte territoriale avrebbe attribuito erroneamente il dolo specifico (finalizzato a recare pregiudizio ai creditori) all'omessa tenuta delle scritture contabili e, viceversa, il dolo generico alla fraudolenta tenuta, nonché che alcune condotte (falsificazione saldi di cassa) riconducibili a periodi in cui la ricorrente non ricopriva cariche fossero state comunque usate contro di lei. Ha chiesto la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Richiamando la precedente pronuncia (sentenza n.35700/2024) che aveva già lasciato definitiva la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Cassazione ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Messina abbia colmato le carenze ermeneutiche precedenti con una motivazione congrua. La Corte di Appello ha ricostruito che la società Smiro Carni s.r.l., a gestione familiare, aveva registrato incassi in contanti senza documentazione, che il principale debitore (il figlio Sebastiano Smiroldo) aveva smesso di pagare dal 19 novembre 2013 e che non furono intraprese azioni di recupero. Ha ritenuto attribuibili alla ricorrente l'omessa tenuta delle scritture per il periodo successivo alla sua nomina ad amministratore unico (assente per gli esercizi 2016-2017) e ha collegato tale omissione alla finalità di favorire il figlio e occultare crediti ai danni dei creditori. Ha inoltre qualificato come dolo generico l'annotazione di saldi di cassa fittizi (presenti in annualità anche precedenti la carica ma mantenuti fino al 31/12/2015) e ha rilevato l'ammissione della ricorrente circa l'assenza di liquidità alla data del fallimento come ulteriore indizio doloso. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena: anni 3 e mesi 3 di reclusione, pene accessorie, risarcimento alla parte civile) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217
Norma richiamata dalla ricorrente per richiesta di riqualificazione; nel testo è citata come riferimento normativo per la riqualificazione della fattispecie ma la Cassazione non ha accolto la richiesta di requalificatione.
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Richiamata dalla giurisprudenza come riferimento alla fattispecie di bancarotta documentale: la seconda ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 riguarda la tenuta irregolare dei libri o delle scritture contabili e l'interpretazione giurisprudenziale distingue tra dolo specifico (occultamento/omessa tenuta) e dolo generico (tenuta fraudolenta su libri effettivamente rinvenuti).
Cass. sez. 5 - precedenti giurisprudenziali citati (es. Sez. 5, n. 5081/13-01-2020; Sez. 5, n. 26379/05-03-2019; Sez. 5, n. 18634/01-02-2017; Sez. 5, n. 10968/31-01-2023; Sez. 5, n. 33575/08-04-2022)
Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022
La Corte richiama un consolidato indirizzo secondo cui: l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture è punito a titolo di dolo specifico (finalità di arrecare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione del patrimonio), mentre la fraudolenta tenuta integra il reato a dolo generico e presuppone l'esame di scritture effettivamente rinvenute; la responsabilità per bancarotta patrimoniale può essere usata, con metodo logico-presuntivo, per desumere il dolo generico nella bancarotta documentale.
Sentenza di questa Corte n. 35700 del 10/07/2024
Precedente provvedimento che aveva reso definitiva la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e aveva annullato con rinvio la parte relativa alla bancarotta documentale; ha determinato il perimetro del giudizio di rinvio e vincolato, in parte, la ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- Dolo specifico vs dolo generico: l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture è generalmente qualificato come dolo specifico se risulta finalizzato ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio e a recare pregiudizio ai creditori; la fraudolenta tenuta (scritture presenti ma falsificate) è in genere qualificata a dolo generico.
- Prova del dolo specifico: può desumersi dal complesso delle circostanze (gestione familiare, favori a soggetti legati, omissione di iniziative di recupero crediti, assenza di scritture per annualità cruciali, persistente indicazione di saldi fittizi e ammissioni della mancanza di liquidità).
- Temporalità delle condotte: condotte anteriori alla nomina dell'amministratore possono incidere solo se tali annotazioni o menzogne contabili sono state mantenute o consolidate durante il periodo di responsabilità dell'imputato, o se l'imputato ha omesso di porvi rimedio una volta assunto l'incarico.
- Effetto di una precedente condanna patrimoniale: l'accertamento di bancarotta patrimoniale può essere utilizzato, con metodo logico-presuntivo, per corroborare l'esistenza del dolo generico nella documentale quando la condotta irregolare dei libri appare funzionale all'occultamento di atti depauperativi.
- Strategia difensiva: per ottenere una riqualificazione o l'assoluzione occorre dimostrare l'assenza di finalità dolosa (es.: mera negligenza amministrativa, impossibilità oggettiva di tenuta per cause estranee alla volontà di occultare) e disconnettere temporalmente o causalmente le omissioni/irregolarità dall'evento di depauperamento patrimoniale.
- Onere motivazionale del giudice: la qualificazione come dolo specifico richiede una motivazione articolata che colleghi le omissioni contabili alla finalità di arrecare danno ai creditori; la mancanza di una motivazione adeguata può giustificare annullamento e rinvio.
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