Regolamento (UE) 2023/2092
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 della Commissione del 28 settembre 2023 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 aggiorna i prezzi rappresentativi dei melassi e i connessi importi dei dazi all'importazione e dei dazi addizionali per il settore dello zucchero. Si fonda sulle regole del regolamento (CE) n. 951/2006 per la determinazione dei prezzi cif all'importazione e per l'eventuale sospensione dei dazi quando il prezzo rappresentativo supera la soglia prevista. Gli importi fissati nell'allegato si applicano dal 1° ottobre 2023 e sostituiscono il precedente assetto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675.
Fissazione, per i melassi del settore dello zucchero, dei prezzi rappresentativi e dei relativi dazi all'importazione e dazi addizionali applicabili dal 1° ottobre 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Riguarda la determinazione del prezzo rappresentativo, del dazio all'importazione sostitutivo della tariffa doganale comune e dell'eventuale dazio addizionale, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2023 in tutti gli Stati membri. Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006, e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092: prezzi rappresentativi e dazi per i melassi nel settore dello zucchero
Il regolamento aggiorna, con efficacia dal 1° ottobre 2023, i parametri doganali applicabili alle importazioni di melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle regole speciali previste per gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi.
Quadro normativo e criteri di calcolo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 183 e 193 bis, e il regolamento (CE) n. 951/2006, che disciplina le modalità di applicazione per gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi. Nei considerando si precisa che il "prezzo rappresentativo" dei melassi corrisponde al prezzo cif all'importazione, riferito alla qualità tipo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Per la determinazione del prezzo rappresentativo, la Commissione deve tenere conto delle informazioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo le eccezioni di cui all'articolo 30, e può applicare il metodo dell'articolo 33. Inoltre, per i prezzi relativi a qualità diverse dalla qualità tipo, l'articolo 32 consente gli opportuni adeguamenti in aumento o in diminuzione.
Soglia di sospensione dei dazi e dazi addizionali
Il regolamento richiama l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, secondo cui, se il prezzo rappresentativo dei melassi, maggiorato del dazio all'importazione applicabile, supera 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti da un importo pari alla differenza rilevata dalla Commissione. In tale ipotesi, gli importi specifici devono essere fissati insieme ai prezzi rappresentativi.
È inoltre richiamato l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006, che consente l'applicazione di dazi addizionali all'importazione quando vi sia una differenza tra prezzo limite e prezzo rappresentativo. Nel regolamento in esame, tuttavia, l'allegato non prevede importi di dazio addizionale per i prodotti interessati.
Valori applicabili nell'allegato
L'allegato fissa i seguenti importi per la qualità tipo:
- codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo 23,22 EUR per 100 kg netti; dazio all'importazione 0; dazio addizionale non previsto;
- codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo 19,57 EUR per 100 kg netti; dazio all'importazione 0; dazio addizionale non previsto.
L'allegato precisa che l'importo del dazio per 100 kg netti sostituisce, in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.
Abrogazione e applicazione temporale
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675. L'articolo 3 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi
L'articolo 1 rinvia all'allegato per i valori applicabili ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. L'allegato indica, per la qualità tipo, un prezzo rappresentativo pari a 23,22 EUR/100 kg netti per il codice NC 1703 10 00 e a 19,57 EUR/100 kg netti per il codice NC 1703 90 00; per entrambi i prodotti il dazio all'importazione è fissato a 0 e non è previsto un dazio addizionale.
Base normativa e criteri di determinazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sugli articoli 183 e 193 bis, e sul regolamento (CE) n. 951/2006. I considerando richiamano la nozione di prezzo rappresentativo come prezzo cif all'importazione e precisano che, nella determinazione, vanno considerate le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo i casi dell'articolo 30, potendo essere utilizzato il metodo dell'articolo 33; per i prezzi non riferiti alla qualità tipo si applicano gli adeguamenti dell'articolo 32.
Sospensione dei dazi e soglia di 8,21 EUR/100 kg
In base all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, se il prezzo rappresentativo dei melassi, maggiorato del dazio applicabile, supera 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. Il regolamento conferma che, in caso di sospensione, gli importi specifici dei dazi devono essere fissati contestualmente ai prezzi rappresentativi.
Dazi addizionali all'importazione
Il considerando richiama l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006, che consente la fissazione di dazi addizionali quando esiste una differenza tra il prezzo limite del prodotto e il prezzo rappresentativo. Nel presente atto, tuttavia, l'allegato non prevede importi di dazio addizionale per i codici interessati.
Abrogazione del precedente regolamento e decorrenza
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675. L'articolo 3 stabilisce che il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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