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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21840 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento emessa in base a un ruolo derivante da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, relativa a un accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM su un trasferimento immobiliare. I tre motivi riguardavano: la mancata indicazione del responsabile del procedimento; la mancata sottoscrizione della cartella e la sua asserita carenza di motivazione; la mancata notificazione della sentenza posta a fondamento del ruolo e la pretesa diversità tra la società destinataria della cartella e quella originariamente coinvolta nel giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008; che la sottoscrizione autografa del funzionario non è necessaria quando l’atto è comunque riconducibile con certezza all’amministrazione competente; e che la cartella conteneva elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa tributaria. Inoltre, la mancata notificazione della sentenza non ha arrecato un concreto pregiudizio, poiché la società aveva partecipato al giudizio originario e la trasformazione da s.n.c. a s.r.l. aveva comportato continuità soggettiva e successione nei rapporti giuridici, ai sensi dell’art. 2498 c.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00 per ciascun controricorrente, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. n. 31 del 2008

    La cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. [...] Le disposizioni [...] si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione [...] nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità.

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 in poi; per i ruoli anteriori l’omissione non invalida la cartella.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a) (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione non impedisce l’applicazione della disciplina transitoria che esclude la nullità delle cartelle relative a ruoli anteriori al 1° giugno 2008.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa dell’esattore o del funzionario, purché sia certa la riferibilità dell’atto all’autorità competente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La cartella successiva a un accertamento definitivo è impugnabile per vizi propri e non per contestare il merito dell’accertamento, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa soltanto mediante la cartella.

  • Codice civile, art. 2498

    La trasformazione della società non determina l’estinzione del soggetto giuridico, ma assicura la continuità dei rapporti giuridici, compresi quelli tributari, nei confronti della società risultante dalla trasformazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve riprodurre o indicare specificamente gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di valutare le censure; la mancata trascrizione della cartella ha reso inammissibile il profilo relativo alla sua asserita carenza motivazionale.

Massime di principio

  • Per valutare la nullità di una cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento è decisiva la data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 l’omissione, secondo questo orientamento, non comporta nullità.
  • La mancata sottoscrizione autografa della cartella non determina di per sé l’invalidità dell’atto se dal documento risulta con certezza l’amministrazione responsabile e la pretesa tributaria cui si riferisce.
  • Una cartella fondata su un accertamento o su una sentenza definitiva può essere contestata principalmente per vizi propri; non è normalmente possibile riaprire, tramite l’impugnazione della cartella, questioni già definite nel giudizio sull’accertamento.
  • La mancata notificazione della sentenza presupposta può assumere rilievo solo se il contribuente dimostra di aver conosciuto la pretesa tributaria per la prima volta con la cartella e di aver subito un concreto pregiudizio difensivo.
  • In caso di trasformazione societaria, la società risultante mantiene la continuità nei rapporti giuridici della società originaria e può quindi essere destinataria degli atti di riscossione relativi a obbligazioni tributarie pregresse.
  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia la carenza di motivazione di una cartella deve riportarne o descriverne puntualmente il contenuto, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

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