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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11605/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia, per decorso dei termini massimi, della custodia cautelare in carcere a suo carico (eseguita il 14/10/2019) per il reato di estorsione continuata e pluriaggravata. Ha dedotto violazione degli artt. 303, comma 4, e 304 c.p.p., sostenendo che il termine massimo di sei anni previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c) non debba essere aumentato o prolungato dalle sospensioni previste dall'art. 304 e che l'art. 304 sarebbe incostituzionale rispetto agli artt. 2, 3, 13 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha riaffermato l'orientamento secondo cui la sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma 2, opera anche sul termine di durata massima di cui all'art. 303. Ha inoltre interpretato il comma 6 dell'art. 304 come limite invalicabile alla durata complessiva della custodia cautelare comprensiva delle sospensioni, applicando l'aumento di metà al termine di sei anni previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c) (quindi limite massimo di nove anni, o se più favorevole, due terzi del massimo della pena temporanea). Poiché tale limite non era ancora decorso rispetto all'esecuzione della custodia cautelare (14/10/2019), la custodia è stata ritenuta ancora legittima. Le questioni di incostituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 4, cod. proc. pen.

    lett. c) : sei anni (termine di durata massima della custodia cautelare per il reato considerato)

    Individua il termine base di durata massima della custodia cautelare; la Corte lo utilizza come riferimento di partenza per il calcolo del limite complessivo, che puo' essere aumentato nei casi previsti dall'art. 304, comma 6

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza

    La sospensione dei termini prevista dal comma 2 opera non solo sui singoli termini di fase ma anche sul termine di durata massima previsto dall'art. 303; pertanto i periodi di sospensione vengono computati ai fini del decorrere del termine complessivo solo nella misura e nei limiti previsti dalla norma

  • art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

    aumento della metà dei termini previsti dall'art. 303, comma 4, o, se più favorevole, dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato

    Stabilisce un limite invalicabile alla durata complessiva della custodia cautelare comprensiva delle sospensioni previste dal comma 2; la Corte lo interpreta come meccanismo di chiusura che autorizza l'aumento indicato ma fissa un cap assoluto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria (indicata nella parte finale della decisione)

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato in motivo di ricorso come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati

  • art. 13 Cost.

    comma quinto richiamato nel provvedimento

    La Corte ritiene che la disciplina legislativa che fissa limiti e sospensioni alla custodia cautelare rientri nella discrezionalità del legislatore e sia compatibile con l'art. 13 Cost.

  • art. 5, comma 3, CEDU

    Citato come parametro di ragionevolezza; la Corte ritiene che il limite massimo previsto dalla normativa nazionale non sia irragionevole rispetto agli obblighi convenzionali

Massime di principio

  • Le sospensioni dei termini previste dall'art. 304, comma 2, operano anche sul termine di durata massima previsto dall'art. 303, comma 4: in presenza di tali sospensioni il computo del termine complessivo della custodia cautelare deve tenerne conto
  • Il comma 6 dell'art. 304 costituisce un limite invalicabile alla durata complessiva della custodia cautelare (comprensiva delle sospensioni): tale limite corrisponde all'aumento di metà dei termini di cui all'art. 303, comma 4, o, se più favorevole, a due terzi del massimo della pena temporanea
  • Se il limite assoluto previsto da art. 304, comma 6, non è decorso rispetto alla data di esecuzione della custodia cautelare, la permanenza in stato di detenzione non è illegittima per eccesso di termini
  • Le censure di incostituzionalità della disciplina che prevede sospensioni e aumenti del termine massimo incontrano elevata soglia di difficoltà: la Corte ritiene la scelta normativa non irragionevole e compatibile con gli artt. 13 Cost. e 5 CEDU
  • In situazioni analoghe la difesa dovrà documentare dettagliatamente la durata effettiva delle sospensioni e contestare specificamente il computo o l'applicazione del comma 6 dell'art. 304 se intende impugnare la legittimità della custodia per superamento dei termini; le obiezioni generiche sulla costituzionalità sono difficilmente ammissibili senza chiaro superamento del limite massimo

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