Cassazione Civile, Ordinanza n. 26754/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate proponendo querela di falso contro la relata di notificazione di una cartella di pagamento, sostenendo che la persona indicata come addetta al ritiro non avesse ricevuto l'atto e comunque non fosse legata alla società da alcun rapporto tale da legittimare il ritiro. Il Tribunale aveva respinto la querela ritenendo non provata la falsità, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, valorizzando le concordi testimonianze assunte e l'assenza di specifiche contestazioni della controparte, ritenendo provata l'inesistenza di rapporti tra il soggetto che si era qualificato come addetto al ritiro e la società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello non esplicitasse il percorso logico-giuridico seguito e non riportasse nemmeno sommariamente il contenuto delle testimonianze decisive; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 166 c.p.c., contestando che la Corte d'appello avesse addossato alla parte convenuta un onere di allegazione/prova non dovuto, ritenendo non contraddette le indicazioni testimoniali e affermando che la controparte avrebbe potuto dimostrare l'esistenza in vita della persona che ritirò l'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, era comunque comprensibile e conteneva un riferimento espresso alle emergenze istruttorie di primo grado e al ragionamento seguito per ritenere provata la falsità della relata. Ha poi rigettato il secondo motivo osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente, o in modo non condiviso dalla parte ricorrente, il materiale probatorio; nel caso di specie la censura mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorso è stato quindi respinto; la società intimata non si è costituita in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione apparente è stata ricondotta al vizio di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che ricorresse nel caso concreto perché la motivazione d'appello, seppur concisa, rendeva percepibile l'iter logico seguito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio sussiste solo se la sentenza è priva dell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice o se manca ogni disamina del quadro probatorio; non basta una motivazione sintetica.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; la sentenza è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova si configura solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando, correttamente individuato l'onere, ne valuti il mancato o avvenuto assolvimento sulla base delle prove acquisite.
art. 166 c.p.c.
La doglianza sul punto è stata trattata come contestazione dell'apprezzamento probatorio e non come vera violazione di norme sull'onere di allegazione/prova.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a sorreggere la sentenza.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: non sono ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se il vizio non emerge nei termini di radicale mancanza o incomprensibilità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda esclusivamente l'erronea distribuzione dell'onere della prova tra le parti; non sussiste quando la doglianza investe la valutazione del materiale istruttorio e la conclusione del giudice circa il raggiungimento o meno della prova.
- La parte che contesti una sentenza di merito non può trasformare in errori di diritto le critiche alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento delle testimonianze, poiché tali valutazioni restano riservate al giudice di merito salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- In materia di querela di falso contro relata di notificazione, la prova della non riferibilità della persona che ha ricevuto l'atto al destinatario può essere desunta dalle risultanze testimoniali valutate dal giudice di merito, purché la decisione espliciti, anche sinteticamente, il percorso argomentativo seguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →